Regolamento Delegato (UE) 2021/1456 della Commissione del 2 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex sito

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3 bis, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le modifiche hanno tra l’altro introdotto l’obbligo per i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, («fornitori di servizi di compensazione») di fornire tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti («FRANDT»). Per garantire la certezza del diritto per i fornitori di servizi di compensazione e per i loro clienti attuali o potenziali, è necessario specificare i criteri secondo i quali le condizioni commerciali devono essere considerate FRANDT.

(2)Tenendo conto del fatto che la finalità dell’articolo 4, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 è facilitare l’accesso alla compensazione per i clienti che hanno un volume limitato di attività sul mercato dei derivati OTC e incontrano difficoltà ad accedere alla compensazione centrale, e data l’importanza di accedere alla compensazione centrale per le controparti soggette all’obbligo di compensazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla prestazione di servizi di compensazione in relazione ai contratti derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. Per assicurare condizioni di parità e garantire che i clienti nell’Unione beneficino di condizioni commerciali FRANDT, è opportuno che il presente regolamento si applichi quando tali servizi di compensazione sono forniti nell’Unione.

(3)Per garantire la trasparenza, i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero descrivere il processo che porta all’accordo sulle condizioni contrattuali e all’istituzione di procedure operative per i servizi di compensazione («processo di integrazione») e mettere a disposizione sul loro sito web il modulo per la richiesta di proposta. Per lo stesso motivo, tutti i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero comunicare ai potenziali clienti informazioni sulle condizioni commerciali fondamentali.

(4)Per quanto i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero essere in grado di controllare i rischi connessi alla prestazione di servizi di compensazione, una valutazione armonizzata dei clienti attuali e potenziali sotto il profilo dei rischi dovrebbe garantire condizioni commerciali eque e non discriminatorie, tenuto conto dei costi e dei rischi. Alcuni fornitori di servizi di compensazione hanno già l’obbligo di valutare il rischio rappresentato dai clienti secondo i criteri di cui all’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (3). Per garantire una valutazione armonizzata dei clienti sotto il profilo dei rischi, riducendo allo stesso tempo l’onere normativo per i fornitori di servizi di compensazione ed evitando la duplicazione e il conflitto di norme, tutti i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero valutare i clienti sulla base dei criteri di cui all’articolo 25 del predetto regolamento delegato.

(5)Per garantire che le condizioni commerciali siano ragionevoli, così da avere accordi contrattuali imparziali e razionali, commissioni, prezzi e sconti dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, tra cui volumi compensati, modelli di compensazione ed esigenze e requisiti del cliente. Al fine di evitare squilibri nelle strutture dei prezzi e conflitti di interesse, commissioni, prezzi e sconti dovrebbero essere fissati con attenzione. Le commissioni addebitate ai clienti dovrebbero distinguere chiaramente tra costi direttamente connessi alla prestazione di servizi di compensazione al cliente e costi relativi alla prestazione di servizi di compensazione in generale, separatamente per ciascuna voce di costo, tra cui costi dei sistemi informatici, costi di licenza e costi di gestione delle garanzie reali.

(6)Le condizioni contrattuali dovrebbero specificare le condizioni e i criteri per l’accettazione delle operazioni presentate dai clienti alla compensazione e per il diritto del fornitore di servizi di compensazione di decidere la sospensione dei servizi di compensazione e la liquidazione o il close-out delle posizioni del cliente. Una deroga a dette condizioni e a detti criteri dovrebbe essere possibile se ragionevole e debitamente giustificata, anche per controllare i rischi connessi alla prestazione dei servizi di compensazione.

(7)Per garantire la prevedibilità e la continuità dei servizi di compensazione, i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero applicare un termine di preavviso non inferiore a sei mesi per l’estinzione dei contratti o per modifiche che incidono in misura sostanziale sui termini e sulle condizioni concordati. Un periodo di risoluzione più breve dovrebbe essere possibile se ragionevole e debitamente giustificato, anche per controllare i rischi connessi alla prestazione di servizi di compensazione.

(8)Sia i clienti potenziali che gli attuali clienti dovrebbero beneficiare di condizioni commerciali FRANDT. Considerando che le nuove condizioni andranno a vantaggio dei potenziali clienti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, i fornitori di servizi di compensazione e gli attuali clienti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per riesaminare e, se del caso, adeguare le condizioni commerciali concordate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(9)L’articolo 4, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 è già entrato in vigore e si applicherà a decorrere dal 18 giugno 2021. Per garantire la certezza del diritto quanto ai criteri secondo i quali le condizioni commerciali devono essere considerate FRANDT, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Tuttavia, per concedere ai fornitori di servizi di compensazione tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione del presente regolamento, è opportuno rinviarne l’applicazione,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione nell’Unione, siano essi prestati direttamente o indirettamente («fornitori di servizi di compensazione»), quando tali servizi sono prestati in relazione a contratti derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

Condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti

Le condizioni commerciali per i servizi di compensazione forniti dai fornitori di servizi di compensazione sono considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti se soddisfano i requisiti di cui all’allegato.

Articolo 3

Disposizione transitoria

Le condizioni commerciali per i servizi di compensazione concordate prima del 9 settembre 2021 sono riesaminate e, se necessario per soddisfare i requisiti di cui all’allegato, modificate entro il 9 settembre 2022.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 marzo 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.317.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A317%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
16208
Ieri:
143396
Settimana:
330132
Mese:
810688
Totali:
90766909
Oggi è il: 20-01-2025
Il tuo IP è: 18.216.61.96