Decisione (UE) 2021/1438 della Banca Centrale europea del 3 agosto 2021.

Legge 404

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e),

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea (BCE/2016/42) (3) precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della Banca centrale europea (BCE) per l’adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. L’esperienza maturata con l’applicazione di tale decisione ha evidenziato la necessità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche, in particolare per ragioni di coerenza e di certezza nell'applicazione di tali criteri.

(2)La procedura di delega dei poteri decisionali dovrebbe essere chiarita in relazione alle decisioni in materia di professionalità e onorabilità nel caso in cui i capi delle unità operative nutrano dubbi riguardo all'interconnessione tra una tale decisione e una o più altre decisioni che richiedono l’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. Ciò può verificarsi qualora l'esito della pertinente valutazione prudenziale incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti. Tuttavia, il presente chiarimento relativo alla procedura per la delega dei poteri decisionali non dovrebbe interferire con la possibilità di adottare una decisione separata relativa alla nomina di alcuni componenti dell’organo di amministrazione laddove uno o più criteri per la delega non siano soddisfatti.

(3)Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria (4) e tra la BCE e la Repubblica di Croazia (5). L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42).

(4)Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non è adottata mediante decisione delegata, ma è invece adottata con procedura di non obiezione nel caso in cui la complessità della valutazione lo richieda. È opportuno chiarire che, inoltre, possono verificarsi casi in cui la delicatezza della questione, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, può richiedere che la decisione in materia di professionalità e onorabilità sia adottata con procedura di non obiezione anziché mediante decisione delegata.

(5)L’ambito delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità che sono delegate dovrebbe essere esteso per includervi: (a) le decisioni che autorizzano la nomina di amministratori non esecutivi aggiuntivi, nel significato di cui all’articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2016/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); (b) le decisioni che stabiliscono se i direttori di filiale come definiti in conformità alla normativa applicabile, soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità; e (c) le decisioni che stabiliscono se le persone alle quali l’organo di amministrazione delega, in tutto o in parte, la funzione esecutiva, indipendentemente dal fatto che le persone siano state proposte o siano state nominate quali membri formali dell’organo o degli organi di gestione dell’ente ai sensi della normativa nazionale, soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità. Tale estensione dell’ambito delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità che sono delegate è opportuna, in quanto le verifiche alla base di tali decisioni sono simili per natura alle verifiche effettuate in relazione alle ordinarie decisioni in materia di professionalità e onorabilità.

(6)Inoltre, l’ambito delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità che sono delegate dovrebbe essere esteso alle decisioni riguardanti le conferme qualora la BCE non abbia sollevato eccezioni alla nomina precedente e non si siano verificati nuovi fatti rilevanti dall’ultima verifica che incidano su uno o più criteri di valutazione.

(7)Al fine di semplificare i criteri applicati per determinare se una decisione in materia di professionalità e onorabilità sia delegata e per allineare l'attuale regime di delega con altri regimi di delega, è opportuno aggiungere una definizione di «decisione negativa». Per analoghe ragioni di allineamento con altri regimi di delega, è opportuno sopprimere il requisito applicabile nel caso di decisione in materia di professionalità e onorabilità da adottare mediante delega, secondo cui l’autorità nazionale competente interessata presenta alla BCE un progetto di decisione delegata entro i 20 giorni precedenti allo scadere del termine per l’adozione della decisione in materia di professionalità e onorabilità ai sensi della normativa applicabile.

(8)Nei casi in cui uno o più fatti correlati a un procedimento penale o amministrativo siano presentati alla BCE in relazione a una decisione in materia di professionalità e onorabilità, è opportuno chiarire il criterio applicato per stabilire se tale decisione sia adottata mediante delega, per concentrarsi sui procedimenti che hanno un impatto sull’idoneità della persona nominata.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.314.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A314%3ATOC

 

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