Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB e prosulfocarb fino al 31 ottobre 2021, della sostanza attiva tritosulfuron fino al 30 novembre 2021 e delle sostanza attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, zolfo e triflusulfuron fino al 31 dicembre 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina fino al 31 dicembre 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive clormequat, propaquizafop e quizalofop-P-etile fino al 30 novembre 2021 e delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), dimetaclor, etofenprox, penconazolo, tetraconazolo e tri-allato fino al 31 dicembre 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione (6) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile fino al 30 novembre 2021.

(3)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina è fissata al 31 dicembre 2021, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione (7).

(4)Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).

(5)Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze.

(6)Occorre inoltre prorogare il periodo di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, clofentezina, clomazone, daminozide, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet, lenacil, triflusulfuron e tritosulfuron per lasciare il tempo necessario a effettuare una valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(7)La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.313.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A313%3ATOC

 

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