Regolamento Delegato (UE) 2021/1430 della Commissione del 31 maggio 2021 che integra il Regolamento (UE) 2018/956 del Pe e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce regole per la conformità in servizio di veicoli e motori, la durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo del veicolo e la misura del consumo di combustibile e delle emissioni di CO2.

(2)A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, la Commissione è tenuta a monitorare, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi.

(3)Il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3) integra il quadro giuridico per l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori per quanto riguarda le emissioni e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui al regolamento (UE) n. 582/2011della Commissione (4). In particolare, il regolamento (UE) 2017/2400 stabilisce le norme per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli nuovi che devono essere venduti, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione e per l’utilizzo di tale strumento di simulazione e la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati.

(4)Per comprendere a fondo le prove su strada ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi occorre un’analisi dei verbali di prova.

(5)Qualora la procedura di prova di verifica su strada non venga superata, sono necessarie ulteriori informazioni sulle cause, sul seguito dato e sui risultati delle indagini per determinare la causa del mancato superamento.

(6)Sono inoltre necessarie informazioni sul modo in cui i diversi verbali di prova sono collegati alla stessa famiglia di veicoli oggetto dell’indagine.

(7)Per consentire alla Commissione di ricevere tempestivamente i dati necessari al monitoraggio dei risultati delle prove su strada a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956 e per preparare la relazione annuale a norma dell’articolo 10 di tale regolamento, è opportuno specificare entro quale termine le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare tali dati,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Dati da comunicare

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, le autorità competenti degli Stati membri comunicano i seguenti dati:

a)I verbali di prova di cui all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, al più tardi un mese dopo che il costruttore del veicolo li ha trasmessi all’autorità di omologazione;

b)Informazioni su un’indagine volta a determinare la causa del mancato superamento di una procedura di prova di verifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, al più tardi un mese dopo l’inizio dell’indagine;

c)I risultati di un’indagine di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, comprese le informazioni sulle cause del mancato superamento di prove determinate conformemente al secondo comma di tale articolo connesse alla certificazione di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi o al funzionamento dello strumento di simulazione, al più tardi un mese dopo che l’autorità di omologazione ha determinato la causa del mancato superamento della prova;

d)I verbali di prova di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2400 recanti il numero del certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica per cui sono stati redatti, al più tardi un mese dopo che il costruttore ha fornito tali verbali all’autorità di omologazione;

e)Per ciascun certificato delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica, rilasciato, esteso, rifiutato o revocato, i documenti di cui all’allegato VIII, appendici 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2400, compresi gli allegati, al più tardi un mese dopo che tali documenti sono stati redatti o ricevuti dall’autorità di omologazione.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.309.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A309%3ATOC

 

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