La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (1) («regolamento IMI»), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un’applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli a conformarsi agli obblighi relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell’Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.
(2)A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l’efficacia dell’IMI nell’attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell’Unione non elencati nell’allegato di tale regolamento.
(3)La direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in relazione ai controlli sull’acquisizione e sulla detenzione di armi da fuoco. Conformemente all’articolo 18 di tale direttiva, la Commissione è tenuta a stabilire modalità dettagliate per lo scambio sistematico con mezzi elettronici delle informazioni di cui a tale articolo. La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/1423 (3), che stabilisce modalità dettagliate per lo scambio sistematico delle informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo relative alle autorizzazioni rifiutate. L’IMI potrebbe costituire uno strumento efficace nell’attuazione della disposizione in materia di cooperazione amministrativa che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento delegato. Tale disposizione in materia di cooperazione amministrativa dovrebbe pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
(4)L’IMI dovrebbe fornire la funzionalità tecnica, compresa l’istituzione di un repertorio, per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di assolvere agli obblighi stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1423.
(5)L’IMI dovrebbe agevolare la cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri consentendo loro di effettuare ricerche nel proprio repertorio per verificare se a una determinata persona sia stata preclusa l’acquisizione o la detenzione di un’arma da fuoco. Al fine di rispettare i diritti in materia di protezione dei dati delle persone in relazione alle quali sono presenti dati nel repertorio, le autorità nazionali dovrebbero poter consultare solo le informazioni relative alla determinata persona. Non dovrebbero poter effettuare ricerche in base ad altri criteri, come ad esempio tutte le decisioni di rifiuto per un determinato periodo o per un determinato Stato membro.
(6)Per garantire che i dati personali scambiati nell’ambito del progetto pilota siano bloccati quando non più necessari, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, è opportuno chiarire la data in cui tali dati devono essere considerati non più necessari ai fini di tale articolo. Tale data dovrebbe corrispondere alla data stabilita conformemente all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/1423 come la data in cui le informazioni relative alla decisione di rifiuto cessano di essere accessibili nell’IMI. È inoltre opportuno chiarire che i dati, una volta bloccati, devono essere cancellati automaticamente dall’IMI dopo tre anni senza la necessità di una chiusura formale.
(7)A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro la quale la valutazione dovrebbe essere presentata.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.307.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A307%3ATOC
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