La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Gli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2021/555 prevedono che siano concesse autorizzazioni ad acquisire o detenere armi da fuoco rientranti nella categoria A o nella categoria B, ivi compresi la conferma, il rinnovo o la proroga di un’autorizzazione esistente. Il capitolo 2 di tale direttiva prevede inoltre il riesame periodico e la revoca di tali autorizzazioni.
(2)L’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555 prevede che le autorità competenti degli Stati membri si scambino informazioni sulle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 9 e 10 di tale direttiva in base all’affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata. Poiché la direttiva (UE) 2021/555 non definisce il concetto di affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata, nell’interpretare tale concetto gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della direttiva, in particolare dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).
(3)L’obbligo di cui all’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555 relativo alle autorizzazioni rifiutate si intende riferito a tutte le decisioni amministrative o giudiziarie emesse da un’autorità pubblica di uno Stato membro e aventi come oggetto o effetto quello di impedire a una persona di acquisire o detenere un’arma da fuoco rientrante nell’ambito dell’articolo 9 o 10 di tale direttiva, indipendentemente dal fatto che facciano o no seguito a una richiesta di autorizzazione, siano o no connesse ad armi specifiche e siano o no adottate in virtù di poteri derivanti specificamente da tale direttiva. L’obbligo comprende per esempio un divieto assoluto di acquisizione o detenzione di armi da fuoco da parte di una determinata persona, a prescindere dal fatto che tale persona abbia richiesto un’autorizzazione in precedenza. Esso comprende anche tutte le decisioni amministrative o giudiziarie di revoca di un’autorizzazione esistente o di rifiuto di confermare, rinnovare o prorogare un’autorizzazione esistente. L’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555 dispone che le autorità competenti si scambino informazioni su tutti questi vari tipi di decisione, a condizione che la decisione sia stata emessa in base all’affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata.
(4)L’articolo 18, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/555 stabilisce che la Commissione preveda un sistema per lo scambio delle informazioni indicate in tale articolo. Questo includerebbe pertanto un sistema per lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo relative alle autorizzazioni rifiutate.
(5)Le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 18 della direttiva (UE) 2021/555 relative al trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro a un altro sono oggetto di un progetto pilota a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il sistema di informazione del mercato interno istituito da tale regolamento potrebbe essere inoltre uno strumento efficace per attuare la disposizione relativa alla cooperazione amministrativa di cui all’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555 relativa alle autorizzazioni rifiutate. Di conseguenza, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1427 della Commissione (3), tale disposizione è oggetto di un progetto pilota a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. Al fine di proteggere i dati personali delle persone e il loro diritto alla riservatezza, tale decisione di esecuzione precisa che il sistema di informazione del mercato interno consentirà alle autorità nazionali solo di verificare se le informazioni relative a determinate persone sono presenti in tale sistema, non di fare ricerche secondo criteri più generali. Il regolamento (UE) n. 1024/2012 contiene inoltre garanzie specifiche che disciplinano l’accesso ai dati personali nel sistema di informazione del mercato interno e il loro trattamento, per esempio le norme di cui all’articolo 9, paragrafo 4, che consentono l’accesso soltanto in base al principio della necessità di conoscere. È pertanto opportuno individuare il sistema di informazione del mercato interno come il sistema che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad utilizzare ai fini dello scambio di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate e stabilire le modalità dettagliate di tale scambio.
(6)Al fine di evitare un onere amministrativo sproporzionato per gli Stati membri, le modalità dettagliate previste dal presente regolamento per lo scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione del mercato interno dovrebbero essere applicate solo alle decisioni di rifiuto emesse dalle autorità amministrative o giudiziarie nazionali a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
(7)Al fine di rispettare i diritti in materia di protezione dei dati delle persone interessate, le informazioni da inserire nel sistema di informazione del mercato interno ad opera di un’autorità competente dovrebbero limitarsi al minimo necessario per consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di verificare se una determinata persona è o è stata oggetto di una decisione di rifiuto emessa in base alla sua affidabilità, connessa alla sicurezza. Le informazioni dovrebbero quindi comprendere solo dati personali quali il nome della persona, il luogo e il paese di nascita e la cittadinanza.
(8)Analogamente, al fine di proteggere i dati personali delle persone e il loro diritto alla riservatezza, le informazioni sui motivi specifici di una decisione di rifiuto non dovrebbero essere registrate nel sistema di informazione del mercato interno. In particolare le informazioni sul casellario giudiziale o sullo stato medico o psicologico di una persona non devono essere registrate nel sistema di informazione del mercato interno. Se un’autorità competente in uno Stato membro ha bisogno di ulteriori informazioni sui motivi di una decisione di rifiuto emessa in un altro Stato membro, può contattare l’autorità competente pertinente dell’altro Stato membro al di fuori del sistema di informazione del mercato interno utilizzando i mezzi di comunicazione appropriati nel rispetto della legislazione pertinente in materia di protezione dei dati. A tal fine quando registrano una decisione di rifiuto nel sistema di informazione del mercato interno, gli Stati membri dovrebbero indicare il nome e i recapiti dell’autorità amministrativa o giudiziaria che ha emesso la decisione di rifiuto e, se diversa, il nome e i recapiti dell’autorità che può essere contattata dalle autorità competenti degli altri Stati membri per avere ulteriori informazioni sulla decisione di rifiuto.
(9)È opportuno registrare i rifiuti nel sistema di informazione del mercato interno anche se possono essere oggetto di un ricorso amministrativo o giudiziario. Se una decisione di rifiuto è annullata o dichiarata non valida dopo che nel sistema di informazione del mercato interno sono state inserite informazioni al riguardo, l’autorità competente dovrebbe essere tenuta a cancellare la voce relativa a tale rifiuto entro 30 giorni di calendario dalla data in cui la decisione di rifiuto è stata annullata o dichiarata non valida.
(10)Al fine di garantire che le informazioni contenute nel sistema di informazione del mercato interno rimangano esatte e complete, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad aggiornare i propri dati ogni qualvolta si verifichi un cambiamento pertinente. Per esempio se un divieto di cinque anni è stato ridotto a tre anni, lo Stato membro dovrebbe aggiornare la voce per registrare la nuova data di cessazione del divieto. Nel caso di divieti superiori a dieci anni, inclusi i divieti con una durata indeterminata, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti anche a riesaminare la voce almeno ogni dieci anni e a confermare che essa è ancora valida (o ad aggiornarla di conseguenza).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.307.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A307%3ATOC
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