Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
(3)Il 29 luglio 2014 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in ragione dei collocamenti in esubero da parte dell'impresa Odyssefs Fokas SA in Grecia, integrata con ulteriori informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda soddisfa le prescrizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Grecia ha deciso di offrire anche servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).
(5)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario pari a 6 444 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia,
Hanno adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 6 444 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 17 Dicembre 2014
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il Presidente
B.DELLA VEDOVA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_008_R_0009