Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1403 della Commissione del 25 agosto 2021 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.

(2)Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE.

(3)Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare una norma sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla domanda BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute della direttiva 94/9/CE.

(4)Sulla base della richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 13852-3:2021 sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere.

(5)Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 della norma EN 13852-3:2021 elaborata dal CEN.

(6)È necessario chiarire quali versioni delle norme di cui al punto 2 «Riferimenti normativi» della norma EN 13852-3:2021 debbano essere applicate ai fini della presunzione di conformità.

(7)La colonna «Osservazioni/note» della tabella ZB.1 nella norma EN 13852-3:2021 ai fini della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 dovrebbe essere esclusa dalla pubblicazione a causa dell’incompatibilità di tale colonna con i requisiti del principale corpus normativo della norma e dell’incertezza giuridica derivante dall’interpretazione degli effetti legali della presunzione di conformità inclusa nel titolo di tale colonna.

(8)La norma EN 13852-3:2021 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare, con limitazioni, il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 (4) figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN 13852-3:2021 sia incluso in tale allegato.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202.

(11)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.302.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A302%3ATOC

 

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