La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE.
(3)Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare una norma sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla domanda BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute della direttiva 94/9/CE.
(4)Sulla base della richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 13852-3:2021 sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere.
(5)Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 della norma EN 13852-3:2021 elaborata dal CEN.
(6)È necessario chiarire quali versioni delle norme di cui al punto 2 «Riferimenti normativi» della norma EN 13852-3:2021 debbano essere applicate ai fini della presunzione di conformità.
(7)La colonna «Osservazioni/note» della tabella ZB.1 nella norma EN 13852-3:2021 ai fini della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 dovrebbe essere esclusa dalla pubblicazione a causa dell’incompatibilità di tale colonna con i requisiti del principale corpus normativo della norma e dell’incertezza giuridica derivante dall’interpretazione degli effetti legali della presunzione di conformità inclusa nel titolo di tale colonna.
(8)La norma EN 13852-3:2021 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare, con limitazioni, il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 (4) figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN 13852-3:2021 sia incluso in tale allegato.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202.
(11)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.302.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A302%3ATOC
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