Decisione (UE) 2015/41 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2014.

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori collocati in esubero in conseguenza delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011).

(3)Il 29 luglio 2013 la Polonia ha presentato una domanda per mobilitare il FEG in relazione agli esuberi presso l'impresa Fiat Auto Poland SA e i suoi 21 fornitori e produttori a valle e a integrazione della stessa ha fornito informazioni supplementari fino al 16 giugno 2014. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo di 1 259 610 EUR.

(4)Si dovrebbe pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Polonia,

hanno adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo pari a 1 259 610 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo,il 17 Dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M.SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

B.DELLA VEDOVA

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_008_R_0007

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