Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione del 25 agosto 2021 che modifica i Regolamenti d’Esecuzione (UE) 2020/761 e 2020/1988.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 66, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione e prevede norme specifiche.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (5) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati ad essere utilizzati seguendo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

(3)L’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1234 del Consiglio (6), modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dalla Thailandia.

(4)L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio (7), modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dall’Argentina. L’accordo modifica anche il sistema di gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104 e istituisce due nuovi contingenti tariffari per il pollame originario dell’Argentina.

(5)Le modifiche apportate da tali accordi dovrebbero riflettersi nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

(7)Data l’urgenza di applicare detti accordi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pertanto le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 si applicano anche ai periodi contingentali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia le modifiche relative ai quantitativi dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4412 e 09.4213 e quelle relative all’istituzione dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4288, 09.4289 e 09.4290 dovrebbero applicarsi dall’inizio dei periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(8)È necessario stabilire talune disposizioni transitorie relative al proseguimento dell’applicazione degli articoli 38 e 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 in relazione ai periodi contingentali in corso per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104, in attesa dell’inizio del primo periodo contingentale del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4288, e all’adeguamento dei periodi contingentali in corso ai quantitativi disponibili in seguito alle modifiche apportate dal presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.302.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A302%3ATOC

 

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