Regolamento Delegato (UE) 2021/1374 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 02

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare.

(2)Il caglio è una miscela di enzimi utilizzata per la produzione di determinati formaggi. È raccolto dagli stomachi dei giovani ruminanti. Sulla base dell’esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare, è opportuno modificare i requisiti specifici in materia di igiene relativi agli stomachi destinati alla produzione di caglio di cui all’allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 al fine di ottimizzare la raccolta di caglio a partire da pecore e capre giovani. In particolare, è opportuno consentire che tali stomachi possano lasciare il macello senza essere svuotati o puliti.

(3)Alla luce degli sviluppi tecnologici è stato richiesto che sia consentito scuoiare o scottare e depilare le teste e le zampe degli ungulati domestici al di fuori del macello in stabilimenti specializzati riconosciuti per l’ulteriore trasformazione degli alimenti. Come conseguenza pratica è quindi opportuno consentire che le teste e le zampe degli ungulati domestici possano essere trasportate in tali stabilimenti a determinate condizioni atte a garantire la sicurezza alimentare. È pertanto opportuno modificare l’allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 18, lettera c), del regolamento (CE) n. 853/2004.

(4)Conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (2), il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza di ungulati domestici. A norma dell’allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 un veterinario deve eseguire un’ispezione ante mortem in caso di macellazione d’urgenza. Tale requisito dovrebbe essere modificato in modo che sia coerente con l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 e che faccia invece riferimento al veterinario ufficiale.

(5)Il miglioramento del benessere degli animali è una delle azioni proposte nella strategia della Commissione «Dal produttore al consumatore» (3) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, nell’ambito del Green Deal europeo. Si assiste in particolare a un cambiamento dei modelli di consumo della carne e aumentano le richieste da parte del Parlamento europeo, degli allevatori e dei consumatori affinché sia autorizzata la macellazione di determinati ungulati domestici presso l’azienda di provenienza al fine di evitare possibili problemi di benessere degli animali durante la raccolta e il trasporto.

(6)A parte i casi di macellazione d’urgenza, gli ungulati domestici devono essere macellati in un macello riconosciuto conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 per garantire il rispetto dei requisiti in materia di igiene di cui all’allegato III, sezione I, capitoli II e IV, di tale regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere macelli mobili conformemente al suddetto articolo. Queste strutture mobili possono essere collocate in tutti i luoghi appropriati, comprese le aziende, in cui è possibile macellare gruppi di animali sani. In altre circostanze il trasporto di determinati animali può comportare un rischio per chi li manipola o per il benessere degli animali. È pertanto opportuno consentire la macellazione e il dissanguamento presso l’azienda di provenienza per un numero limitato di animali domestici delle specie bovina e suina e di solipedi domestici. Questa pratica dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose per mantenere un livello elevato di sicurezza delle carni ottenute da tali animali.

(7)Gli animali domestici delle specie bovina e suina e i solipedi domestici macellati presso l’azienda di provenienza dovrebbero essere accompagnati da un certificato ufficiale attestante il rispetto dei requisiti in materia di igiene per la macellazione. Tale certificato ufficiale è previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4).

(8)Il 27 settembre 2018 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un secondo parere scientifico relativo agli approcci di analisi dei pericoli per determinati piccoli dettaglianti e per le donazioni alimentari (5). Il parere raccomanda il congelamento a livello di vendita al dettaglio come ulteriore strumento per garantire la ridistribuzione sicura degli alimenti a quanti ne hanno bisogno. L’agevolazione di pratiche sicure in materia di donazioni alimentari, da un lato, previene gli sprechi alimentari e, dall’altro, contribuisce alla sicurezza alimentare, in linea con gli obiettivi stabiliti nella strategia «Dal produttore al consumatore» della Commissione e con il suo obiettivo generale di istituire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente nel quadro del Green Deal europeo. Il congelamento degli alimenti può essere uno strumento importante per garantirne la ridistribuzione sicura da parte delle banche alimentari e di altri enti di beneficenza. Attualmente il congelamento delle carni non è consentito nel caso delle attività tra dettaglianti, in quanto le carni destinate al congelamento devono essere congelate senza indebiti ritardi dopo la macellazione o il sezionamento conformemente all’allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda gli ungulati domestici, e conformemente alla sezione II, capitolo V, punto 5, del medesimo allegato per quanto riguarda il pollame e i lagomorfi. È pertanto opportuno consentire il congelamento delle carni nel caso delle attività tra dettaglianti, a determinate condizioni, al fine di garantire la distribuzione sicura delle donazioni alimentari.

(9)Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha definito il concetto di «veterinario autorizzato» («veterinario riconosciuto»). Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha abrogato il regolamento (CE) n. 854/2004 e ha definito il concetto di «veterinario ufficiale». Poiché la definizione di «veterinario ufficiale» di cui al regolamento (UE) 2017/625 ingloba quella di «veterinario riconosciuto», i riferimenti a «veterinario riconosciuto» di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbero essere modificati per fare invece riferimento a «veterinario ufficiale».

(10)I requisiti specifici in materia di igiene per la produzione e l’immissione sul mercato di carni di artiodattili selvatici d’allevamento di cui all’allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano solo alle carni di cervidi o suidi. Requisiti analoghi dovrebbero applicarsi anche alle carni di altri artiodattili selvatici d’allevamento, come i lama, al fine di evitare possibili rischi per la sicurezza alimentare derivanti da modifiche dei modelli di consumo dovute a un maggiore consumo di tali carni.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC

 

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