La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d’origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi.
(2)L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti, come stabilito nell’allegato IV, capitolo I, mentre i capitoli da II a V definiscono e specificano determinate deroghe ai divieti di cui al capitolo I, applicabili a condizioni specifiche.
(3)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un documento di strategia sulle TSE per il periodo 2010-2015 (il «piano per le TSE — 2a edizione») (2) descrive le eventuali modifiche alla legislazione dell’Unione volte ad adattare le misure di prevenzione, controllo ed eradicazione delle TSE all’evoluzione della situazione epidemiologica relativa all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Essa sottolinea inoltre che qualsiasi riesame delle regole relative alle TSE dovrebbe basarsi essenzialmente su pareri scientifici. Il piano per le TSE — 2a edizione contempla il riesame delle attuali disposizioni di divieto concernenti i mangimi per i non ruminanti previste dalla legislazione dell’Unione.
(4)In base al contenuto dei due pareri scientifici formulati, rispettivamente, il 24 gennaio 2007 e il 17 novembre 2007 dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il piano per le TSE — 2a edizione prende atto del fatto che non sono stati individuati casi di TSE negli animali d’allevamento diversi dai ruminanti in condizioni naturali.
(5)Il 7 giugno 2018 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) di BSE associato all’uso di proteine animali trasformate (3). La QRA ha stimato un’infettività totale da BSE quattro volte inferiore a quella stimata nel 2011, con meno di un nuovo caso di BSE previsto ogni anno.
(6)Il 22 settembre 2020 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sul potenziale rischio di BSE per il bestiame associato all’uso di collagene e gelatina provenienti da ruminanti nell’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti (4). Secondo le conclusioni dell’Autorità, la probabilità che non si sviluppi alcun nuovo caso di BSE nella popolazione bovina attraverso uno dei tre percorsi di rischio individuati nel parere è superiore al 99 % (quasi certo).
(7)Allo stesso tempo si stima che ogni anno nell’Unione siano smaltite 100 000 tonnellate di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano contenenti collagene e/o gelatina provenienti da ruminanti, poiché non possono essere utilizzati nell’alimentazione di animali d’allevamento in base alle attuali disposizioni in materia di divieti relativi ai mangimi.
(8)È pertanto opportuno abrogare il divieto di somministrazione agli animali d’allevamento non ruminanti di collagene e gelatina provenienti da ruminanti.
(9)L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) vieta l’alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (riciclaggio intraspecifico).
(10)Anche il piano per le TSE — 2a edizione riconosce che il rischio di trasmissione di BSE tra i non ruminanti è trascurabile se si evita il riciclaggio intraspecifico. Il piano conclude, di conseguenza, che potrebbe essere presa in considerazione l’eliminazione del divieto di utilizzare proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei non ruminanti, rispettando però il divieto esistente del riciclaggio intraspecifico.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.295.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A295%3ATOC
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