Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in particolare l’articolo 15 bis, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1284/2009.
(2)È opportuno aggiornare le informazioni relative a cinque persone elencate nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DOVŽAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.283.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A283%3ATOC
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