Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1299 della Commissione del 4 agosto 2021 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)L'esaflumuron è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (2).

(2)L'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scadrà il 31 marzo 2022. Il 23 settembre 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'esaflumuron in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Poiché soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) e una sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) a norma dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'esaflumuron soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)Il 18 febbraio 2021 l'autorità di valutazione competente della Grecia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(5)L'autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(6)Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia") prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.

(8)Considerando i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia come pure il periodo di tempo necessario per decidere se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l'approvazione dell'esaflumuron possa pertanto essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron al 30 settembre 2024.

(9)Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, l'esaflumuron rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1982,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione dell'esaflumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è posticipata al 30 settembre 2024.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC

 

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