Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1294 della Commissione del 4 agosto 2021 che cancella la protezione della denominazione di origine [Südburgenland (DOP)].

EurLex 02

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 106,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2) dispone che la procedura stabilita all’articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica mutatis mutandis alla cancellazione di una denominazione di origine protetta di cui all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/33, la richiesta di cancellazione della denominazione di origine protetta «Südburgenland» presentata dall’Austria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(3)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione di origine protetta «Südburgenland» deve essere cancellata.

(4)In considerazione della cancellazione della protezione della denominazione di origine «Südburgenland», deve essere soppressa la relativa iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini dell’Unione di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

La protezione della denominazione di origine «Südburgenland» (DOP) è cancellata.

Articolo 2

L’iscrizione della denominazione di origine «Südburgenland» (DOP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC

 

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