Direttiva Delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la Direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 12, e l’articolo 24, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3)A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva.

(4)La corretta attuazione del piano d’azione favorisce la domanda di investimenti sostenibili da parte degli investitori. È pertanto necessario chiarire che i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità dovrebbero essere inclusi tra gli obblighi di governance dei prodotti di cui alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (5).

(5)Le imprese di investimento che producono e distribuiscono strumenti finanziari dovrebbero considerare i fattori di sostenibilità nel processo di approvazione del prodotto di ciascuno strumento finanziario e negli altri dispositivi di governance e controllo dei prodotti per ogni strumento finanziario destinato a essere distribuito ai clienti che chiedono strumenti finanziari con un profilo legato alla sostenibilità.

(6)Considerando che il mercato di riferimento dovrebbe essere fissato a un livello sufficientemente granulare, non dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione generale secondo cui uno strumento finanziario ha un profilo legato alla sostenibilità. È invece opportuno che le imprese di investimento che producono e distribuiscono strumenti finanziari specifichino a quale gruppo di clienti con obiettivi legati alla sostenibilità dovrebbe essere distribuito lo strumento finanziario.

(7)Per garantire che gli strumenti finanziari con fattori di sostenibilità restino facilmente disponibili anche per i clienti che non hanno preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento non dovrebbero essere tenute a identificare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con lo strumento finanziario con fattori di sostenibilità.

(8)I fattori di sostenibilità di uno strumento finanziario dovrebbero essere presentati in modo trasparente, per consentire al distributore di fornire le informazioni pertinenti ai suoi clienti o potenziali clienti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.277.01.0137.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277%3ATOC

 

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