Regolamento Delegato (UE) 2021/1254 della Commissione del 21 aprile 2021 recante rettifica del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 12, e l’articolo 27, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (2) presenta errori poiché esso prescrive l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4, dell’articolo 60 e del capo IV di detto regolamento, anziché l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 4, dell’articolo 65 e del capo VIII.

(2)Figurano errori in diversi riferimenti incrociati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/565, più precisamente alle voci «valutazione del cliente», «gestione dell’ordine», «ordini del cliente e operazioni», «comunicazione al cliente», «comunicazione con il cliente» e «requisiti organizzativi».

(3)È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così rettificato:

1)All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 65 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del presente regolamento si applicano alle società di gestione che prestano servizi in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).»;"

2)L’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.277.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277%3ATOC

 

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