Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio (1) ripartisce le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2) («protocollo»). Il protocollo è stato prorogato fino al 15 novembre 2020 mediante un accordo in forma di scambio di lettere (3) relativo alla proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno. La firma di tale accordo è stata autorizzata mediante la decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio (4), che ne autorizzava l'applicazione provvisoria.
(2)Il 23 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1704 (5), che prevede una seconda proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno.
(3)L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1919 assegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possibilità di pesca nella categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica.
(4)Ai sensi dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (6), il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1o febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo è terminato il 31 dicembre 2020. Pertanto le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero essere riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2021 e, nel contempo, il Regno Unito non dovrebbe più disporre di licenze trimestrali a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(5)Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originale nel contingente.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1919.
(7)Il regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio (7) stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (8) fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Per gli stock condivisi con il Regno Unito, tali regolamenti fissavano totali ammissibili di catture (TAC) provvisori applicabili fino al 31 luglio 2021 ai pescherecci operanti in acque dell'Unione, in acque internazionali e in acque di paesi terzi.
(8)Conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, (9) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») l'Unione ha intavolato consultazioni bilaterali con il Regno Unito e ha stabilito il livello delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell'allegato 35 e nelle tabelle A e B dell'allegato 36 del medesimo accordo nonché le relative condizioni per il 2021 e il livello delle possibilità di pesca per determinati TAC di acque profonde nonché le relative condizioni per il 2021 e il 2022. Tali consultazioni si sono svolte tra il 20 gennaio 2021 e il 2 giugno 2021 sulla base della decisione del Consiglio del 5 marzo 2021 (10). L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato dai capi delegazione dell'Unione e del Regno Unito e approvato dal Consiglio l'11 giugno 2021. È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 con le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito e con le nuove misure ad esse associate.
(9)La conclusione delle consultazioni introduce possibilità di pesca concordate e garantite per l'Unione e per il Regno Unito per il 2021, così come per alcuni stock di acque profonde per il 2021 e il 2022, nel quadro delle disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulla parità di accesso reciproco alle acque della controparte.
(10)È ora necessario applicare i risultati delle consultazioni tra l’Unione e il Regno Unito nell'ordinamento giuridico dell'Unione mediante la sostituzione dei TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 da possibilità di pesca che rispettino i livelli dei TAC concordati con il Regno Unito.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.276.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A276%3ATOC
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