Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1225 della Commissione del 27 luglio 2021 che specifica le modalità degli scambi di dati a norma del Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Leggi Ue

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)È necessario specificare le modalità degli scambi di dati per le informazioni statistiche relative a esportazioni e importazioni di beni che le autorità doganali e fiscali di ciascuno Stato membro devono fornire alle competenti autorità statistiche nazionali (ASN).

(2)Il regolamento (UE) 2019/2152 dispone lo scambio di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali tra le ASN degli Stati membri a fini statistici, allo scopo di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche. È necessario specificare le modalità di tale scambio di microdati tra le ASN, definirne l’ambito, elencare i microdati da scambiare e stabilire il formato, le misure di sicurezza e la procedura per lo scambio dei microdati.

(3)È necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione (2) per quanto riguarda il primo periodo di riferimento per l’applicazione della definizione di Stato membro di esportazione extra-UE, rinviandone l’applicazione di due anni. L’obiettivo è quello di garantire che le ASN siano in grado di identificare le merci in quasi esportazione e di determinare lo Stato membro di effettiva esportazione in maniera coerente con l’aiuto dei microdati da scambiare, e di mettere le ASN in condizione di assicurare la qualità delle statistiche prodotte.

(4)È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per quanto riguarda l’obbligo degli importatori e degli esportatori di assistere le ASN nel chiarire le questioni inerenti alla qualità dei dati.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.269.01.0058.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A269%3ATOC

 

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