La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
visto il regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) (2), in particolare l’articolo 2 ter,
visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (3), in particolare l’articolo 69, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma degli articoli di cui sopra dei regolamenti istitutivi delle tre agenzie dell’UE, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l’EFCA, l’EMSA e Frontex, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera (in appresso, il «manuale»). Il manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni.
(2)Le tre agenzie collaborano strettamente nel quadro della cooperazione interagenzie (4), conformemente ai rispettivi atti giuridici e con il sostegno diretto della Commissione europea. Le agenzie forniscono maggior sostegno e assistenza alle autorità nazionali che svolgono le funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell’UE e, ove opportuno, a livello internazionale.
(3)La Commissione europea ha incaricato le tre agenzie di mettere a punto il manuale in stretta collaborazione con gli esperti degli Stati membri.
(4)Il piano d’azione riveduto della strategia per la sicurezza marittima dell’Unione europea (5) adottato il 26 giugno 2018 dal Consiglio rammenta l’importanza di affrontare gli aspetti della sicurezza marittima relativi alla guardia costiera tramite la promozione di sinergie tra gli attori civili e militari che svolgono funzioni di guardia costiera. Il piano incoraggia l’EFCA, l’EMSA e Frontex a continuare ad approfondire la cooperazione reciproca in questo campo,
Ha adottato la presente Raccomandazione:
1.La presente raccomandazione istituisce il manuale che funge da guida pratica per le autorità civili e militari dell’UE nello svolgimento delle funzioni di guardia costiera, agevolando una stretta collaborazione transfrontaliera e intersettoriale tra tali autorità.
2.Il manuale fornisce un elenco trasparente di servizi e informazioni disponibili tramite le tre agenzie. Contribuisce a creare sinergie e ad evitare duplicazioni e/o ridondanza di sforzi nella cooperazione tra gli Stati membri e le tre agenzie, permettendo così la creazione di economie di scala.
3.Il manuale riguarda essenzialmente i cinque ambiti di cooperazione interagenzie: la condivisione di informazioni; i servizi di sorveglianza e comunicazione; lo sviluppo di capacità; l’analisi dei rischi; e la condivisione delle capacità. Il manuale si limita principalmente a tematiche intersettoriali e riguarda gli Stati membri dell’UE e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).
4.I principali utenti finali del manuale sono le autorità nazionali incaricate di svolgere le diverse funzioni di guardia costiera in ogni Stato membro. Il manuale intende aiutare le autorità nazionali incaricate di attività di pianificazione e coordinamento che hanno bisogno di sapere e capire in che modo sono organizzati i loro partner e quali servizi e forme di cooperazione forniscono.
5.Lo «scambio di informazioni» rispetta pienamente i diritti convenuti per accedere a dati, informazioni e intelligence attraverso una serie di meccanismi, manualmente o mediante processi/sistemi automatizzati. Si svolge nei limiti del quadro giuridico delle agenzie e nel rispetto dei diritti fondamentali, tra cui gli obblighi in materia di protezione dei dati.
6.Il manuale non crea nuovi diritti o doveri per le autorità nazionali incaricate di svolgere funzioni di guardia costiera, né offre orientamenti interpretativi sui ruoli, le norme e le responsabilità esistenti. Non incide sugli obblighi giuridici degli Stati membri o delle agenzie e non deve essere utilizzato per promuovere le attività auspicate dai portatori di interessi.
7.Il manuale è integrato da informazioni pratiche, tra cui: a) cataloghi di servizi, prodotti, corsi di formazione, orientamenti sulle migliori prassi e manuali per tutte le attività interagenzie di supporto alle funzioni della guardia costiera negli Stati membri; b) quadri di cooperazione regionale/internazionale/nazionale/bilaterale/multilaterale; e c) «schede informative per paese» contenenti dettagli sulla struttura e l’organizzazione delle funzioni della guardia costiera negli Stati membri dell’UE e negli Stati EFTA.
8.Queste informazioni pratiche dovrebbero essere tenute aggiornate dalle tre agenzie, con il contributo delle autorità nazionali per quanto riguarda le «schede informative per paese». Saranno disponibili su una piattaforma online gestita dall’EFCA in stretta collaborazione con le altre due agenzie e con la Commissione.
9.Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori prassi per lo scambio di informazioni contenute nel manuale e collaborare tra loro per tenere aggiornate le «schede informative per paese», evitando doppie segnalazioni se le informazioni sono già state messe a disposizione delle agenzie.
10.Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2021
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.268.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A268%3ATOC
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