Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1220 della Commissione del 26 luglio 2021 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/76.

Leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2)Con decisione di esecuzione C(2016) 5884 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come stabilito all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.

(3)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016, i cui riferimenti sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione (5). La revisione è stata effettuata per adeguare tali norme al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza, anche redigendo un allegato ZA più preciso e introducendo riferimenti normativi datati. Di conseguenza sono state adottate le norme armonizzate EN 81-72:2020 sui requisiti di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori antincendio e EN 81-73:2020 sul comportamento degli ascensori in caso di incendio. Non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali alle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 per effetto della suddetta revisione.

(4)La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 81-72:2020 ed EN 81-73:2020 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884.

(5)Le norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)Le norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020 sostituiscono le norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016. Di conseguenza è necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l'applicazione delle norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.

(9)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 1 e 3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 27 gennaio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.267.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A267%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
16575
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89336471
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.145.180.152