Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1218 della Commissione del 26 luglio 2021 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010, aggiunto dal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio (2), è stato introdotto allo scopo di consentire la condivisione di informazioni tra Stati membri per quanto riguarda il regime di importazione di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), che si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

(2)L’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 impongono agli Stati membri di archiviare le informazioni relative alle importazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) da essi raccolte ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE e di concedere agli altri Stati membri l’accesso automatizzato a tali informazioni, al fine di aiutare gli Stati membri a identificare discrepanze nelle dichiarazioni IVA e potenziali frodi all’IVA.

(3)Le informazioni relative a tali importazioni esenti dall’IVA sono raccolte dalle autorità doganali nazionali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e trasmesse alla Commissione per mezzo del sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5). Ai fini dell’efficienza è opportuno che l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA richiesti dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), e dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 avvengano per mezzo dello stesso sistema elettronico.

(4)Le modalità tecniche della ricerca automatizzata delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010 sono stabilite all’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 consente alle autorità fiscali nazionali di accedere ai dati in forma aggregata nel sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione.

(5)L’articolo 5 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione (6) precisa le modalità tecniche dell’archiviazione e dell’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA richiesti dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010. È pertanto opportuno modificare l’articolo 5 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento di esecuzione al fine di precisare le modalità tecniche della ricerca automatizzata delle informazioni di cui alla seconda parte dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010.

(6)È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o luglio 2021 affinché la sua data di applicazione coincida con quella del regolamento (UE) 2017/2454, che ha introdotto l’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«1.   L’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 904/2010 da parte delle autorità competenti si effettuano per mezzo del sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.267.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A267%3ATOC

 

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