La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1141 (3), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia e in Slovacchia.
(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1141 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Polonia e in suini selvatici in Germania.
(6)Nel mese di luglio 2021 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nei distretti di Działdowo, Góra, Mielec, Słubice e Trzebnica in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell’allegato In questione come zone soggette a restrizioni III, anziché come zone soggette a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
(7)Nel luglio 2021 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nel distretto di Tarnów in Polonia, in un’area attualmente non elencata nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente non elencata in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato.
(8)In aggiunta, nel luglio 2021 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land del Brandeburgo in Germania, in aree elencate come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate nelle zone soggette a restrizioni I. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Germania attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate nelle zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell’allegato In questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
(9)Nel luglio 2021 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land del Brandeburgo in Germania, in aree elencate come zone soggette a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Germania attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell’allegato In questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
(10)Nei mesi di giugno e luglio 2021 sono stati rilevati anche vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land della Sassonia in Germania, in aree elencate come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate nelle zone soggette a restrizioni I. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Germania attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate nelle zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell’allegato In questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.261.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A261%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it