Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione. Tale regolamento ha stabilito le condizioni e le procedure per il rilascio o il rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi nell’ambito dell’ETIAS.
(2)L’ETIAS permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri può rappresentare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.
(3)Per consentire al sistema centrale ETIAS di trattare i fascicoli di domanda di cui al regolamento (UE) 2018/1240 è necessario realizzare l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d’informazione Schengen (SIS), Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) («altri sistemi di informazione dell’UE»), e i dati Europol definiti in tale regolamento («dati Europol»), dall’altro.
(4)Il presente regolamento, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/1151 (3) e (UE) 2021/1152 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le regole sull’attuazione dell’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e gli altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell’UE e dei dati Europol mediante ETIAS ai fini dell’individuazione automatica di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) 2018/1862 (5) e (UE) 2019/818 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e tali dati Europol.
(5)Per quanto riguarda l’attuazione dell’interoperabilità con Eurodac, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240, le conseguenti necessarie modifiche saranno adottate una volta adottata la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(6)Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento e del Consiglio (8) e dal regolamento (UE) 2019/818, consentirà di interrogare parallelamente i dati conservati nell’ETIAS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE.
(7)È opportuno stabilire le modalità tecniche che consentono all’ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi di informazione dell’UE se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.
(8)È possibile revocare l’autorizzazione ai viaggi ETIAS a seguito dell’inserimento nel SIS di una nuova segnalazione relativa al rifiuto di ingresso e di soggiorno o di una segnalazione relativa a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato. È opportuno instaurare un processo automatizzato tra il SIS e l’ETIAS affinché il sistema centrale ETIAS sia informato automaticamente dal SIS di queste nuove segnalazioni.
(9)È opportuno garantire le condizioni, inclusi i diritti di accesso, alle quali l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l’assolvimento dei loro compiti. Analogamente, i dati conservati nei fascicoli di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che operano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.
(10)A norma del regolamento (UE) 2018/1240, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), deve essere responsabile della fase di progettazione e sviluppo del sistema di informazione ETIAS.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
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