La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram e teflutrin sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il thiencarbazone-metile non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg indicato all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Per l’ametoctradin l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per i peperoni. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. L’Autorità ha inoltre concluso che mancavano alcune informazioni relative agli LMR per cipolline/cipolle verdi e cipollette, orzo, avena, segale, frumento, luppolo, suini (muscolo, grasso, fegato, reni), bovini (muscolo, grasso, fegato, reni, latte), ovini (muscolo, grasso, fegato, reni, latte), caprini (muscolo, grasso, fegato, reni, latte), equini (muscolo, grasso, fegato, reni, latte), pollame (muscolo, grasso, fegato, reni) e uova di volatili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3)Per il bixafen l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per semi di lino, semi di senape, orzo e avena. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Sulla base degli studi sulle colture a rotazione e considerato che l’assorbimento di residui nelle colture successive non si può evitare del tutto, sono stati ottenuti LMR specifici che rispecchiano l’assorbimento di residui dal terreno per bietole, carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, infusioni di erbe da radici, barbabietola da zucchero e radici di cicoria. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità.
(4)Per il fenazaquin l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per cetrioli, meloni e cocomeri/angurie. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L’Autorità ha inoltre concluso che mancavano alcune informazioni relative agli LMR per agrumi, pomacee, fragole, pomodori e tè e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(5)Per lo spinetoram l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per arance, mandarini, prugne, litci, manghi, patate, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, mais dolce, broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, lattughe, spinaci, fagioli (con baccello), porri e barbabietole da zucchero. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dal Belgio e poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l’LMR per crescione e altri germogli e gemme e barbarea nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attualmente in vigore. L’Autorità ha inoltre concluso che mancavano alcune informazioni relative agli LMR per frutta a guscio, pomacee, albicocche, uve da tavola e da vino, more di rovo, more selvatiche, mirtilli giganti americani, uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), rosa canina (cinorrodonti), more di gelso (nero e bianco), azzeruoli, bacche di sambuco, olive da tavola, semi di soia, semi di cotone, olive da olio, mais/granturco, riso, bovini (grasso, fegato, reni), equini (grasso, fegato, reni) pollame (grasso, fegato) e uova di volatili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(6)Per il teflutrin l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per la cicoria Witloof/cicoria belga e le radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. L’Autorità ha inoltre concluso che mancavano alcune informazioni relative agli LMR per sedano rapa, ravanelli, rutabaga, rape, pomodori, melanzane, meloni, cocomeri/angurie, mais dolce, dolcetta/valerianella/gallinella, crescioni e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, rabarbaro, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di cotone, orzo, mais/granturco, miglio, avena, segale, sorgo, frumento, pollame (muscolo, grasso, fegato, reni, frattaglie commestibili) e uova di volatili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(7)Per il thiencarbazone-metile l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Ha raccomandato di fissare gli LMR al limite di determinazione (LD). È opportuno fissare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati presi in considerazione tali CXL, che sono sicuri per i consumatori dell’Unione.
(9)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze interessate dal presente regolamento, i laboratori di riferimento sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(11)Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(12)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(14)Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(15)Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(16)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 27 luglio 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.239.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A239%3ATOC
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