La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del trasporto ferroviario per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette adottate dagli Stati membri per contenere la pandemia.
(2)Tali circostanze non rientrano nel controllo delle imprese ferroviarie, che si trovano costantemente ad affrontare notevoli problemi di liquidità e gravi perdite e, in alcuni casi, sono a rischio di insolvenza.
(3)Per contrastare gli effetti economici avversi della pandemia di COVID-19 e sostenere le imprese ferroviarie, il regolamento (UE) 2020/1429 permette agli Stati membri di autorizzare i gestori dell'infrastruttura a ridurre i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria, a rinunciarvi o a rinviarli. Tale possibilità era stata concessa per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e prorogata con regolamento delegato (UE) 2020/2180 della Commissione (2) fino al 30 giugno 2021 («periodo di riferimento»).
(4)Le limitazioni alla mobilità imposte durante il periodo della pandemia hanno inciso in maniera significativa sull'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Anche i servizi di trasporto ferroviario di merci sono stati colpiti, ma in misura più limitata. In base ai dati forniti dai gestori dell'infrastruttura ferroviaria dell'Unione, la pandemia ha colpito più duramente il segmento dei servizi di trasporto passeggeri e, in particolare, il segmento dei servizi commerciali di trasporto passeggeri, con una significativa riduzione dell'offerta negli Stati membri, che non è ancora tornata ai livelli del 2019. Tra marzo 2020 e febbraio 2021 i servizi di trasporto passeggeri, espressi in treno-km, sono diminuiti dell'11,5 % rispetto allo stesso periodo 2019-2020, mentre quelli di trasporto merci hanno registrato un calo del 6,1 %. Tra marzo 2020 e febbraio 2021 i servizi di trasporto passeggeri erogati in adempimento degli obblighi di servizio pubblico, espressi in treno-km, sono diminuiti del 5,9 % rispetto allo stesso periodo 2019-2020, mentre quelli commerciali per passeggeri hanno registrato un calo del 33,1 %. Il traffico passeggeri espresso in passeggeri-km è diminuito del 56 % nel quarto trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre il numero di passeggeri si è dimezzato. Questa tendenza potrebbe avere un impatto notevole sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario di passeggeri, sulla realizzazione di un vero e proprio spazio ferroviario unico europeo e, in ultima analisi, sul passaggio a un settore del trasporto più sostenibile, con una maggiore circolazione di persone e merci sulla rete ferroviaria. Il traffico di merci espresso in tonnellate-km è aumentato del 5 % nel quarto trimestre del 2020 rispetto al 2019, mentre la quantità di tonnellate trasportate su rotaia è aumentata del 3 %.
(5)Dai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità risulta che il numero di casi di COVID-19 registrati quotidianamente in Europa è ancora molto alto, con 107 253 casi registrati solo il 9 maggio 2021.
(6)Alla fine di aprile 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sottolineato che «l'Europa si trova in una fase critica nella lotta alla COVID-19. Molti paesi stanno allentando le restrizioni, sebbene alcuni stiano registrando una ripresa dei casi e assistano all'emergere di nuove varianti, mentre portano avanti i programmi di vaccinazione a livello nazionale».
(7)Persiste una riduzione del traffico ferroviario rispetto al livello del periodo corrispondente degli anni precedenti, che probabilmente persisterà almeno fino alla conclusione del processo di vaccinazione. Tale situazione è dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19.
(8)
È pertanto necessario prorogare il periodo di riferimento di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 fino alla fine di dicembre 2021.
(9)Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio non ultimassero lo scrutinio del presente regolamento entro la scadenza del termine entro il quale possono sollevare obiezioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1429, il presente regolamento entrerebbe in vigore soltanto al termine del periodo di riferimento attualmente previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429. Al fine di evitare l'incertezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1429 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 (“periodo di riferimento”).».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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