Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il regolamento (CE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (1) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) prevede la possibilità di concedere deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai fondi di investimento (FI) soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Detta norma prevede inoltre che le categorie di FI a cui le banche centrali nazionali (BCN) hanno la possibilità di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo.
(2)Poiché la decisione BCE/2009/4 (2) necessita di modifiche sostanziali, è opportuno provvedere per ragioni di chiarezza alla sua rifusione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Deroghe
Le categorie di FI rispetto alle quali le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) sono indicate nell'allegato alla presente decisione. Il Consiglio direttivo riesamina tali categorie quantomeno con cadenza triennale.
Articolo 2
Abrogazione
1.La Decisione BCE/2009/4 è abrogata.
2.I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.
Articolo 3
Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Articolo 4
Destinatari
Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno,il 29 Dicembre 2014.
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0005