La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 13, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno garantire la comparabilità delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare sui loro siti web riguardo alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi (FIA) e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Le autorità competenti dovrebbero pertanto utilizzare modelli per la pubblicazione di tali informazioni.
(2)Le sintesi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM dovrebbero essere facilmente accessibili. Le autorità competenti dovrebbero pertanto pubblicare tali sintesi nella stessa pagina web in cui sono pubblicate le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili. Tali sintesi dovrebbero essere chiare, concise e facilmente comprensibili.
(3)I gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), i gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA), i gestori di fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) e le società di gestione di OICVM dovrebbero poter valutare in anticipo i costi complessivi delle attività transfrontaliere all’interno di ciascuno Stato membro. Per garantire la comparabilità delle spese e degli oneri pagati alle autorità competenti per l’esercizio delle loro funzioni in relazione a tali attività transfrontaliere, tali spese e oneri, o gli elementi essenziali per il loro calcolo, dovrebbero essere presentati sotto forma di tabella.
(4)L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe poter verificare se ha ricevuto tutte le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e sulle relative sintesi, nonché sulle spese e sugli oneri pagati in relazione alle attività transfrontaliere dei GEFIA, dei gestori di EuVECA, dei gestori di EuSEF e delle società di gestione di OICVM. L’ESMA dovrebbe altresì poter verificare se tali informazioni sono complete e aggiornate. Pertanto, nel comunicare all’ESMA i collegamenti ipertestuali ai siti web in cui sono reperibili tali informazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare formulari standardizzati.
(5)Sia l’ESMA che le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto unico per l’invio e il ricevimento delle informazioni sui collegamenti ipertestuali ai propri siti web in cui sono pubblicate informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM.
(6)L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 dispone che l’ESMA pubblichi sul proprio sito web, entro il 2 febbraio 2022, una banca dati centrale contenente tutti i FIA, i GEFIA, i gestori di EuSEF, i gestori di EuVECA, gli OICVM e le società di gestione di OICVM commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine. Tale banca dati centrale deve essere alimentata con informazioni fornite dalle autorità competenti entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre che si conclude il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Di conseguenza, qualsiasi obbligo relativo alla fornitura di tali informazioni nella banca dati centrale da parte delle autorità competenti non dovrebbe iniziare ad applicarsi prima del 2 febbraio 2022.
(7)Affinché il portale di notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156 funzioni correttamente, è necessario che le disposizioni tecniche prevedano la possibilità di caricare i dati di accompagnamento nel portale di notifica. L’ESMA dovrebbe garantire la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse nel portale di notifica.
(8)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto stabiliscono formulari, modelli e procedure standardizzati per la notifica all’ESMA delle informazioni relative alla distribuzione transfrontaliera di FIA e OICVM e per la pubblicazione di tali informazioni da parte delle autorità competenti sui loro siti web. Al fine di garantire la coerenza nella definizione dei formulari standardizzati e date le sostanziali interconnessioni tra le disposizioni del presente regolamento, è opportuno includere tali disposizioni in un unico regolamento.
(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
(10)L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle disposizioni dei progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’ESMA non ha tuttavia effettuato consultazioni sui progetti di norme tecniche di attuazione che specificano i formulari, i modelli e le procedure standard per la comunicazione delle informazioni da parte delle autorità nazionali competenti in relazione alle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione e in relazione alle spese e agli oneri regolamentari relativi alle attività transfrontaliere dei GEFIA, dei gestori di EuVECA, dei gestori di EuSEF e delle società di gestione di OICVM, né sui progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni da parte delle autorità competenti all’ESMA ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, e neppure sulle disposizioni tecniche per il funzionamento del portale di notifica: sarebbe stato infatti altamente sproporzionato chiedere il parere dei portatori di interessi su disposizioni che interessano soltanto l’ESMA e le autorità competenti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
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