La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3)Il 20 gennaio 2014 la società Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. ha informato la Commissione, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in merito all’intenzione di immettere sul mercato il «galatto-oligosaccaride» quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti, comprese le formule per lattanti e le formule di proseguimento ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il galatto-oligosaccaride è stato pertanto inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(4)Il 3 marzo 2020 la società Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. («il richiedente») ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «galatto-oligosaccaride». Il richiedente ha chiesto di aumentare il livello massimo d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale da 0,333 kg GOS/kg di integratore alimentare (33,3 %) a 0,450 kg GOS/kg di integratore alimentare (45,0 %). Nel corso della procedura di domanda il richiedente ha convenuto di escludere dalla richiesta i lattanti e i bambini nella prima infanzia.
(5)A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 18 giugno 2020 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della modifica delle condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento.(6)
Il 17 dicembre 2020 l’Autorità ha adottato il parere scientifico «Safety of a change in the conditions of use of galacto-oligosaccharides as a novel food ingredient in food supplements pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (5). Tale parere è in linea con i requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
(7)Nel suo parere l’Autorità ha concluso che, tenendo conto delle modifiche delle condizioni d’uso proposte, l’aumento proposto del livello massimo d’uso del galatto-oligosaccaride come nuovo alimento negli integratori alimentari è sicuro.
(8)Il parere dell’Autorità presenta motivazioni sufficienti per stabilire che, alle condizioni d’uso proposte per la popolazione generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia, il galatto-oligosaccaride è conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, quale previsto all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e incluso nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento galatto-oligosaccaride è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.
2.La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.197.01.0071.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A197%3ATOC
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