La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 9, quarto comma, e l’articolo 66, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
(2)Un adeguato livello di dettaglio delle informazioni è essenziale per l’attuazione da parte delle autorità di vigilanza della procedura di riesame basata sul rischio e della sorveglianza a livello di prodotto. I modelli per la comunicazione delle informazioni a norma del regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione (2) dovrebbero fornire una rappresentazione visiva delle informazioni e rispecchiarne il livello di dettaglio.
(3)Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, le informazioni da comunicare alle autorità competenti a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238 dovrebbero essere trasmesse utilizzando modelli.
(4)Il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con l’EIOPA dovrebbe agevolare l’esercizio dei rispettivi diritti e obblighi di vigilanza e garantire una vigilanza coerente ed efficace. In particolare, è necessario specificare i metodi, i mezzi e gli altri dettagli dello scambio di informazioni, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.
(5)Per assicurare una vigilanza efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti dovrebbero tener conto della natura, dell’entità e della complessità del prodotto, della disponibilità e del tipo delle informazioni e dei dati più recenti e pertinenti. Al fine di garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci e tempestivi, è necessario stabilire procedure e modelli standardizzati.
(6)Le autorità competenti e l’EIOPA dovrebbero utilizzare le procedure e i modelli standardizzati anche per trasmettere informazioni su base volontaria qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili ad un’altra autorità competente, all’EIOPA, all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all’Autorità bancaria europea.
(7)Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente i fornitori e i distributori di PEPP, è necessario che esse si scambino regolarmente informazioni sui PEPP commercializzati, ad esempio i corrispondenti documenti contenenti le informazioni chiave, informazioni sulle attività transfrontaliere e informazioni sulle sanzioni e sulle pertinenti specificità di condotta.
(8)Al fine di garantire l’applicazione regolare e tempestiva degli obblighi di comunicazione in caso di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti dovrebbero comunicarsi reciprocamente e comunicare all’EIOPA le violazioni o le sospette violazioni.
(9)Le disposizioni del presente regolamento relative alla segnalazione a fini di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA sono strettamente collegate tra loro. Esse fissano i requisiti relativi alla presentazione e alla condivisione delle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sui PEPP. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contestualmente, è necessario riunire in un unico regolamento di esecuzione tutte le norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 40, paragrafo 9, e all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238.
(10)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’EIOPA ha presentato alla Commissione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.197.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A197%3ATOC
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