Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 10,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
(2)Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio (3). Conformemente all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento, l’importo massimo che può essere mobilitato dal Fondo dalla dotazione del 2021 fino al 1o settembre 2021 è di 477 543 750 EUR. Conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002, l’importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale per l’esercizio 2021 (in impegni e pagamenti) per il versamento di anticipi. Inoltre, un importo di 47 981 598 EUR della dotazione del 2020 non è stato utilizzato entro la fine di tale anno ed è stato riportato al 2021. Pertanto l’importo massimo disponibile a titolo del FSUE a questo punto nel 2021 è di 525 525 348 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione.
(3)Il 29 ottobre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni dell’agosto 2020 nella Sterea Ellada.
(4)Il 9 dicembre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati dal ciclone Ianos che nel settembre 2020 ha colpito le regioni di Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia e Peloponneso.
(5)Il 22 gennaio 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto che nell’ottobre 2020 ha colpito le isole di Samos, Ikaria e Chios.
(6)Il 21 dicembre 2020 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati nell’ottobre 2020 dalla tempesta Alex nella regione Provence-Alpes-Côtes d’Azur.
(7)Entro il 24 giugno 2020 Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria hanno presentato domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020.
(8)Le domande di tali Stati sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(9)È pertanto opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia e alla Francia in relazione alle catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.
(10)Nel caso della Croazia, poiché l’anticipo già versato supera l’importo definitivo dell’aiuto, non è necessario mobilitare altri importi e l’anticipo indebitamente versato sarà recuperato a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2012/2002.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.194.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A194%3ATOC
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