La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 74, paragrafo 1 e l’articolo 132,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce l’obbligo di autorizzazione per l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze estremamente preoccupanti elencate nell’allegato XIV del medesimo regolamento. L’adempimento di tale obbligo, in taluni casi, genera un onere amministrativo significativo per le imprese. Nella comunicazione del 18 giugno 2014«Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive» (2) la Commissione ha annunciato che stava valutando la possibilità di semplificare il processo di autorizzazione in alcuni specifici casi. Tra le azioni previste nella comunicazione del 5 marzo 2018«Relazione generale della Commissione sull’applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi» (3), la Commissione ha individuato la semplificazione delle domande per la prosecuzione dell’uso di sostanze estremamente preoccupanti nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione.
(2)La comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015«L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare» (4) sottolinea che estendere la durata di vita dei prodotti riparandoli contribuisce a evitare gli sprechi. Le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 riguardo a tale piano d’azione (5) invitano la Commissione a esaminare le iniziative che possono essere adottate a livello dell’Unione al fine di estendere la durata di vita dei prodotti, in particolare promuovendo la disponibilità di pezzi di ricambio.
(3)Onde evitare l’obsolescenza prematura di articoli o prodotti complessi (6) la cui produzione è cessata dopo le date di scadenza di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) 1907/2006, occorre che i pezzi di ricambio nonché le sostanze e miscele necessarie per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi continuino a essere disponibili sul mercato e usati. Se una sostanza elencata nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stata usata per produrre tali articoli o prodotti complessi e se dopo la data di scadenza il pezzo di ricambio non può essere fabbricato o il prodotto non può essere riparato senza l’uso di tale sostanza, è opportuno chiarire le prescrizioni riguardanti il contenuto della domanda di autorizzazione e della relazione di revisione di un’autorizzazione per tali usi, in modo da semplificare tali domande di autorizzazione.
(4)Per quanto riguarda l’analisi delle alternative di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, per trarre conclusioni sulla mancanza di alternative idonee dovrebbe essere considerato sufficiente presentare una motivazione che dimostri che l’articolo o il prodotto complesso non sono più prodotti dopo la data di scadenza, che non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e che il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza o che l’articolo o il prodotto complesso possono essere riparati solo usando la sostanza. Poiché l’uso della sostanza nella produzione di tali pezzi di ricambio o nella riparazione di tali articoli o prodotti complessi diminuirà gradualmente in quanto l’uso previsto è destinato a un prodotto la cui produzione è cessata, mentre i costi di sostituzione per la ricerca e lo sviluppo, la sperimentazione, la qualificazione e l’industrializzazione di possibili alternative per tali usi saranno probabilmente elevati alla luce della prevedibile diminuzione di cui sopra, si ritiene che tale disposizione sia giustificata.
(5)Analogamente, una motivazione che dimostri che l’articolo o il prodotto complesso non sono più prodotti dopo la data di scadenza, che non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e che il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza, o che l’articolo o il prodotto complesso possono essere riparati solo usando la sostanza, dovrebbe essere considerata sufficiente per dimostrare i vantaggi socioeconomici dell’uso della sostanza nell’analisi socioeconomica di cui all’articolo 62, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’indisponibilità di pezzi di ricambio o l’impossibilità di riparare articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata in mancanza di tale sostanza comporterebbe l’obsolescenza prematura di tali articoli o prodotti complessi prima della fine del loro ciclo di vita utile e quindi il loro smaltimento prematuro, probabilmente con costi elevati per gli operatori, per i consumatori o per la società. Inoltre si prevede che il numero di usi e le quantità della sostanza usata per tali pezzi di ricambio diminuiscano e di conseguenza diminuirebbe anche l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente connesso all’esposizione o all’emissione della sostanza usata. È pertanto opportuno che i contenuti dell’analisi socioeconomica di cui all’articolo 62, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 siano forniti dal richiedente in forma succinta. Ciò non pregiudica la considerazione del rischio che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e la necessità che il richiedente dimostri che i benefici socioeconomici prevalgono su tale rischio.
(6)Il chiarimento del contenuto delle domande di autorizzazione per l’uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione o nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata dovrebbe comportare una riduzione del carico di lavoro dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») nel valutare le domande di autorizzazione in tali casi specifici. Le tariffe riscosse per tali domande dovrebbero essere proporzionali al carico di lavoro previsto dell’Agenzia in tali casi e, di conseguenza, essere ridotte rispetto alle tariffe riscosse per le domande per altri usi. Per gli stessi motivi, gli oneri applicabili alla revisione delle autorizzazioni rilasciate per tali usi dovrebbero essere proporzionalmente ridotti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.192.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A192%3ATOC
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