La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari dell’India e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping da parte dei paesi interessati e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.Registrazione
(3)In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base (3).
1.3.Parti interessate
(4)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori esportatori noti dei paesi interessati e le autorità dei paesi interessati, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto un’audizione con il denunciante, un produttore esportatore e un utilizzatore dell’Unione. La Commissione ha ricevuto osservazioni che sono prese in esame ai punti 2.3, 5.2 e 7.2.
1.4.Campionamento
(6)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.4.1.Campionamento dei produttori dell’Unione
(7)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano oltre il 60 % della produzione e circa il 70 % delle vendite nell’Unione del prodotto simile e che erano situati in quattro diversi Stati membri. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.
(8)Pertanto il campione provvisorio dei produttori dell’Unione è stato confermato. Il campione era costituito da Aperam Stainless Europe («Aperam»), Acciai Speciali Terni S.p.A. («AST») e Outokumpu Stainless Oy («OTK»). Il campione definitivo è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
1.4.2.Campionamento degli importatori
(9)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(10)Tre importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Non sono state formulate osservazioni in merito a tale decisione. Gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0061.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it