La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino,
vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo») (3), è stato firmato, a nome dell’Unione, il 29 dicembre 2020. L’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(2)Il regolamento (CE) n. 32/2000 reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (4).
(3)Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione (5) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci.
(4)L’accordo stabilisce che i prodotti originari del Regno Unito non possono essere importati nell’Unione nell’ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti quali definiti nell’accordo. Esso fa riferimento a contingenti tariffari ripartiti tra le parti conformemente ai negoziati a norma dell’articolo XXVIII del GATT avviati dall’Unione con il documento dell’OMC G/SECRET/42/Add.2 (6) e dal Regno Unito con il documento dell’OMC G/SECRET/44 (7) e come stabilito nella legislazione interna di ciascuna parte. Tale accordo stabilisce altresì che il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice.
(5)I contingenti tariffari OMC esistenti, quali definiti nell’accordo, fanno riferimento alle concessioni OMC dell’Unione di cui al progetto di elenco delle concessioni e degli impegni dell’UE-28 nell’ambito del GATT 1994, presentato all’OMC nel documento G/MA/TAR/RS/506 (8) quale modificato dai documenti G/MA/TAR/RS/506/Add.1 e G/MA/TAR/RS/506/Add.2 (9).
(6)I regolamenti (CE) n. 32/2000 e (CE) n. 847/2006 si applicano attualmente a tali importazioni originarie del Regno Unito. Al fine di conformarsi all’accordo, è opportuno modificare tali regolamenti per escludere le importazioni di prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari OMC esistenti.
(7)L’accordo deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021. Pertanto è opportuno escludere le importazioni di prodotti originari del Regno Unito dall’applicazione dei contingenti tariffari i cui periodi contingentali sono iniziati anteriormente al 1o gennaio 2021 e che erano ancora in corso a tale data, per quanto riguarda le importazioni che sono state effettuate il 1o gennaio 2021 o successivamente.
(8)Al fine di garantire la conformità all’accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021, data di applicazione dell’accordo.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Al titolo II del regolamento (CE) n. 32/2000 è aggiunta la seguente sezione 4:
«Sezione 4
Elenco dei contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT
Articolo 7 bis
I contingenti tariffari comunitari elencati nell’allegato I si applicano alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito.».
Articolo 2
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/2006 è modificato come segue:
1)Al paragrafo 1, i termini «tutti i paesi» sono sostituiti dai termini «tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»;
2)Al paragrafo 2, i termini «tutti i paesi» sono sostituiti dai termini «tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito».
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0054.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC
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