La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2004/58/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva alpha-cypermethrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 della Commissione (4) ha rinnovato l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione. Pertanto tale sostanza attiva è stata elencata nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).
(3)A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 il richiedente era tenuto a presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti il profilo tossicologico di determinati metaboliti entro il 30 ottobre 2020. Inoltre, erano state richieste informazioni di conferma per altri tre punti da trasmettere entro altri termini stabiliti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690.
(4)Nell'ottobre 2020 il richiedente ha informato la Commissione, lo Stato membro relatore e l'Autorità che non avrebbe presentato nessun dato di conferma in merito ai quattro punti per i quali erano state richieste informazioni di conferma.
(5)È pertanto opportuno revocare l'approvazione di questa sostanza attiva.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(7)È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin.
(8)Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin tale periodo dovrebbe terminare entro il 7 dicembre 2022.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Revoca dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin è revocata.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 12 relativa all'alpha-cypermethrin.
Articolo 3
Misure transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alpha-cypermethrin entro il 7 dicembre 2021.
Articolo 4
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 7 dicembre 2022.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.174.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A174%3ATOC
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