Decisione (UE) 2021/779 del Consiglio del 10 Maggio 2021.

EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («accordo commerciale»), è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012. A norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio (1), l’accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l’Unione e i suoi Stati membri e il Perù dal 1o marzo 2013, e tra l’Unione e i suoi Stati membri e la Colombia dal 1o agosto 2013.

(2)L’accordo commerciale è stato modificato dal protocollo di adesione per tener conto dell’adesione dell’Ecuador, firmato a Bruxelles l’11 novembre 2016 (2). A norma della decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio (3), l’accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l’Unione e i suoi Stati membri e l’Ecuador dal 1o gennaio 2017.

(3)A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto vi), dell’accordo commerciale, il comitato per il commercio può progredire nella realizzazione degli obiettivi dell’accordo commerciale grazie alle modifiche ivi previste di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita dell’accordo commerciale.

(4)A norma dell’articolo 13, paragrafo 5, dell’accordo commerciale, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13, il comitato per il commercio può adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nell’accordo stesso.

(5)Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, una decisione che modifichi le proprie decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione vincolerà l’Unione.

(7)Con la decisione n. 1/2014 del comitato per il commercio è stato adottato il regolamento interno di tale comitato a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell’accordo commerciale.

(8)Con la decisione n. 2/2014 del comitato per il commercio sono stati adottati il regolamento di procedura e il codice di condotta degli arbitri a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e dell’articolo 315 dell’accordo commerciale.

(9)Con la decisione n. 3/2014 del comitato per il commercio sono stati istituiti gli elenchi degli arbitri a norma dell’articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell’accordo commerciale.

(10)Con la decisione n. 4/2014 del comitato per il commercio è stato adottato il regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile a norma dell’articolo 284, paragrafo 6, dell’accordo commerciale.

(11)Con la decisione n. 5/2014 del comitato per il commercio è stato costituito un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» a norma dell’articolo 284, paragrafo 3, dell’accordo commerciale.

(12)Al fine di tener conto dell’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale e della necessità di aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile, è opportuno modificare di conseguenza le decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 Maggio 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.167.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167%3ATOC

 

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