Regolamento (UE) 2021/703 del Consiglio del 26 Aprile 2021 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione.

EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/91 (1) del Consiglio stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca per i pescherecci dell’Unione per alcuni stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

(2)L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ») (3) si applica a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2021.

(3)Le possibilità di pesca di cui ai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda gli stock condivisi con taluni paesi terzi sono provvisorie e, in termini quantitativi, sono limitate a un rinnovo di tre mesi in base ai regolamenti (UE) 2020/123 (4) e (UE) 2018/2025 (5) del Consiglio. In un numero molto limitato di casi, si è fatto ricorso a una metodologia diversa laddove gli stock sono pescati prevalentemente all’inizio dell’anno o laddove i pareri scientifici abbiano richiesto una drastica riduzione delle possibilità di pesca.

(4)Ai sensi dell’articolo 499, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’obiettivo dei totali ammissibili di catture (TAC) provvisori è garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili dell’Unione fino a che le consultazioni tra l’Unione e il Regno Unito a norma dell’articolo 498 di tale accordo saranno concluse e messe in atto nell’ordinamento giuridico dell’Unione. I TAC provvisori sono stati fissati a livelli coerenti con quanto previsto dall’articolo 499 di tale accordo.

(5)Le consultazioni tra l’Unione e il Regno Unito sono tuttora in corso. È pertanto opportuno modificare i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 al fine di prorogare i TAC unilaterali provvisori dell’Unione al fine di offrire certezza giuridica agli operatori dell’Unione e garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili fino alla conclusione delle consultazioni in conformità del quadro giuridico dell’Unione e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(6)Tale approccio si basa sull’articolo 499, paragrafo 2, dell’accordo, secondo il quale, qualora rispetto a uno stock di cui all’allegato 35 di tale accordo o all’allegato, tabelle A e B, di tale accordo non sia stato concordato un TAC, ciascuna parte fisserà un TAC provvisorio corrispondente al livello raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), che si applicherà a partire dal 1o gennaio. A norma dell’articolo 499, paragrafi da 3 a 5, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e in deroga al paragrafo 2 del medesimo articolo, i TAC per gli stock speciali sono fissati conformemente agli orientamenti che il comitato specializzato per la pesca adotterà entro il 1o luglio 2021.

(7)Pertanto, in linea generale, le possibilità di pesca provvisorie per l’Unione dovrebbero essere basate sul parere del CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022, quando sarà disponibile. Esse dovrebbero corrispondere alla quota dell’Unione stabilita ai sensi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(8)In linea generale i TAC provvisori dovrebbero essere prorogati fino al 31 luglio 2021 e dovrebbero corrispondere a un rapporto di sette dodicesimi, ossia il 58,3 % del livello annuo di catture raccomandato dal CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022. In alcuni casi dovrebbero corrispondere a tale rapporto di cui alla posizione dell’Unione nell’ambito delle consultazioni in corso con il Regno Unito quale definita nella decisione del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nelle consultazioni con il Regno Unito e come ulteriormente precisato conformemente a tale decisione.

(9)In linea di principio, tale livello è ritenuto sufficiente per i pescherecci dell’Unione almeno fino al 31 luglio 2021, ossia un mese dopo la data entro cui gli orientamenti sugli stock speciali devono essere concordati con il Regno Unito.

(10)Per un numero limitato di stock, è opportuno che i TAC provvisori corrispondano a un rapporto più elevato del livello annuo di catture raccomandato, onde tener conto della stagionalità delle attività di pesca per tali stock.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.146.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A146%3ATOC

 

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