La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze fluxapyroxad, imexazol, metamitron e spirotetrammato sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il penflufen non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
(2)Per il fluxapyroxad l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per alcuni prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, cavoli, ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, carciofi, porri, rabarbaro, legumi secchi, cereali, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici e piante da zucchero, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3)Per l’imexazol l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha raccomandato di ridurre l’LMR per le barbabietole da zucchero. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.
(4)Per il metamitron l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per mele, pere, bietole, carote, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, rape, cipolle e barbabietole da zucchero. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, rucola, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), foglie di spinaci e simili, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici, semi e frutta, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(5)Per il penflufen l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha raccomandato di mantenere invariato l’LMR vigente per le patate. È opportuno fissare tale LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità
(6)Per lo spirotetrammato l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per agrumi, pomacee, fragole, olive da tavola, kiwi, avocado, banane, melograni, ananas, altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero, aglio, scalogni, solanacee e malvacee, cicoria Witloof/cicoria belga, olive da olio e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per i cavoletti di Bruxelles e i cavoli rapa, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare anche gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(7)Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione.
(8)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione (LD) o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tutte le sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(10)Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego su «altra piccola frutta e bacche» di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva spirotetrammato è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dalla Germania e la relazione di valutazione è stata trasmessa all’Autorità e alla Commissione. L’Autorità ha esaminato la relazione di valutazione e ha formulato un parere motivato (7) sugli LMR proposti. Essa ha raccomandato di aumentare gli LMR vigenti per tali prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.133.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A133%3ATOC
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