La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme di produzione applicabili alla produzione biologica, mentre l’allegato III del medesimo stabilisce norme concernenti, tra l’altro, l’imballaggio e il trasporto di prodotti biologici e in conversione. In particolare, il punto 2.1 di tale allegato prevede l’indicazione di alcune informazioni sull’etichetta o su un documento di accompagnamento.
(2)L’alimentazione del bestiame e degli animali acquatici con mangimi biologici è uno dei principi della produzione biologica. Le norme di produzione consentono tuttavia, a determinate condizioni, di utilizzare per i mangimi alcune materie prime non biologiche e in conversione.
(3)Al fine di rispettare le norme di produzione biologica gli operatori dovrebbero essere adeguatamente informati riguardo ai mangimi che utilizzano. In particolare dovrebbero sapere se il mangime è autorizzato nella produzione biologica e quali sono l’esatta composizione e la percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici dello stesso.
(4)Il materiale riproduttivo vegetale, sementi incluse, utilizzato per la produzione biologica di piante o prodotti vegetali deve essere biologico conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, a causa dell’indisponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico per talune specie, sottospecie o varietà, la parte I, punto 1.8.5, dell’allegato citato consente l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e autorizza l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico a determinate condizioni.
(5)A norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (2), possono essere immesse sul mercato sementi in miscele di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere, a condizione che sull’etichetta ufficiale sia riportata, tra l’altro, la percentuale in peso dei vari componenti, indicata per specie e, se del caso, per varietà.
(6)Data l’importanza dell’uso di miscele di sementi di piante foraggere per garantire un’elevata qualità nutrizionale dei foraggi, anche quando non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, per migliorare l’adattabilità delle piante alle condizioni agronomiche regionali e per aumentare la fertilità del suolo e la biodiversità, in particolare quando le miscele di sementi sono utilizzate nelle pratiche agronomiche per la conservazione del suolo e dell’acqua, quali le coltivazioni di copertura, e tenendo conto della mancanza di sementi biologiche o in conversione, è possibile utilizzare miscele di sementi nel rispetto delle norme di produzione biologica, anche contenenti sementi biologiche, in conversione e non biologiche autorizzate di diverse specie di piante. A tale scopo gli utilizzatori dovrebbero avere a disposizione informazioni precise sulla presenza e sui quantitativi dei componenti biologici e in conversione nelle miscele, fatte salve le disposizioni e le informazioni prescritte dalla direttiva 66/401/CEE.
(7)Tuttavia, l’etichetta dell’imballaggio di tali miscele dovrebbe anche indicare che il loro uso è consentito unicamente nell’ambito dell’autorizzazione rilasciata a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 e, pertanto, solo nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che l’ha rilasciata.
(8)Inoltre, al fine di promuovere l’uso di sementi biologiche e in conversione e di garantire una soglia quantitativa minima armonizzata, è opportuno fissare una percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione che dovrebbero far parte della miscela nel caso in cui l’etichetta indichi la presenza di componenti biologici e in conversione.
(9)È necessario modificare di conseguenza l’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848.
(10)A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Ottobre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.133.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A133%3ATOC
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