La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l’articolo 213, paragrafo 2, e l’articolo 224, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (3) e (UE) 2020/2236 della Commissione (4) recano modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale.
(2)Le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono conformi alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. La formulazione di alcune note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III, capitoli 28 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, potrebbe dare adito ad ambiguità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità pubblica. Al fine di evitare fraintendimenti e garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è pertanto opportuno modificare di conseguenza le note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III, capitoli 28 e 31.
(3)Per assicurare la massima chiarezza nelle note dei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbe essere chiarito esplicitamente che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
(4)Al fine di garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano sono inoltre necessarie alcune modifiche al titolo e alle note del modello di certificato sanitario relativo agli animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236. Tali modifiche sono necessarie per chiarire esplicitamente che il certificato in questione non può essere utilizzato per partite di animali acquatici destinati al consumo umano. Sebbene i centri di depurazione e i centri di spedizione siano stabilimenti di acquacoltura conformemente al regolamento (UE) 2016/429, le norme in materia di sanità pubblica proibiscono l’ingresso nell’Unione di animali acquatici se sono destinati a centri di depurazione o, in determinate circostanze, a centri di spedizione.
(5)Al fine di fornire chiarezza al riguardo ed evitare fraintendimenti è opportuno modificare il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, in modo da chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
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