L’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità»),
visti:
l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
Considerando quanto segue:
A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.
Gli orientamenti dell’Autorità relativi ad aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 sono applicabili fino al 31 dicembre 2020 (1).
Il 21 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha adottato gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 («gli orientamenti») (2). Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali le misure di aiuto specifiche di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, e all’articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si possono dichiarare compatibili.
Gli orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («il SEE»).
Occorre garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.
È opportuno sostituire gli orientamenti dell’Autorità attualmente applicabili con nuovi orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 corrispondenti a quelli della Commissione (4).
A norma del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea,
PREVIA consultazione della Commissione,
PREVIA consultazione degli Stati EFTA,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’Autorità introduce nuovi «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021». I nuovi orientamenti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2
Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 16 Dicembre 2020
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Membro del Collegio responsabile
Frank J. BÜCHEL
Membro del Collegio
Högni KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio
Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di direttore,
Affari giuridici e amministrativi
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.130.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A130%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it