Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).
(2)In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ritiene che sia opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2022.
(3)Una persona designata nell’allegato della decisione 2011/235/PESC è deceduta e la relativa voce dovrebbe essere cancellata da tale allegato. Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 34 persone e un’entità figuranti nell’allegato della decisione 2011/235/PESC.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La decisione 2011/235/PESC è così modificata:
1)All’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2022. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)L’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’12 Aprile 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
A. P. ZACARIAS
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.125.01.0058.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A125%3ATOC
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