Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata a Strasburgo il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è entrata in vigore il 14 aprile 1967 («convenzione»).
(2)A norma della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») può modificare il proprio quadro normativo in materia di servizi d’informazione fluviale («RIS») incorporandovi un riferimento alle norme adottate dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») e rendendo tali norme obbligatorie nell’ambito dell’applicazione della convenzione.
(3)Il CESNI è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e l’equipaggio.
(4)L’azione dell’Unione nel settore della navigazione interna mira a garantire l’uniformità nell’elaborazione di specifiche tecniche applicate nell’Unione, in particolare per quanto riguarda i RIS.
(5)Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti e la navigazione sicura, è importante che i RIS siano compatibili e quanto più possibile armonizzati nei diversi regimi giuridici in tutta Europa.
(6)Nella prossima riunione del 15 aprile 2021 il CESNI dovrebbe adottare la norma europea relativa ai servizi d’informazione fluviale 2021/1 («ES-RIS 2021/1»).
(7)L’ES-RIS 2021/1 stabilisce norme e specifiche tecniche uniformi per sostenere i RIS e garantire la loro interoperabilità. Le norme e specifiche tecniche conformemente alla ES-RIS 2021/1 corrispondono alle norme e specifiche tecniche per le quali è richiesta l’adozione dalla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare nei seguenti settori: sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna; sistema elettronico di segnalazione navale; avvisi ai naviganti; sistemi di localizzazione; e monitoraggio dei natanti e compatibilità delle apparecchiature necessarie per l’uso dei RIS.
(8)Le specifiche tecniche per i RIS si basano sui principi tecnici definiti nell’allegato II della direttiva 2005/44/CE e tengono conto del lavoro svolto in questo ambito dalle organizzazioni internazionali competenti.
(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, in quanto l’ES-RIS 2021/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulle specifiche tecniche vincolanti adottate nel quadro della direttiva 2005/44/CE.
(10)Alla sessione plenaria plenaria del 2 giugno 2021 la CCNR dovrebbe adottare una risoluzione che modifichi i regolamenti della CCNR al fine di aggiungere un riferimento alla ES-RIS 2021/1. Di conseguenza, è inoltre opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR.
(11)L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere espressa dagli Stati membri che sono membri di questi organi, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI con riguardo all’adozione della ES-RIS 2021/1 è di acconsentire alla sua adozione.
2.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR è di sostenere tutte le proposte che adeguano i regolamenti della CCNR alla ES-RIS 2021/1.
Articolo 2
1.La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CESNI, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
2.La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è espressa dagli Stati membri che sono membri della CCNR, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Articolo 3
È possibile concordare modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 Aprile 2021
Per il Consiglio
La Presidente
A. P. ZACARIAS
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.125.01.0054.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A125%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it