Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/584 del Consiglio dell’12 Aprile 2021 che attua il Regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.

Legge 404

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.

(2)L’8 dicembre 2019 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha formulato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza iraniane, che ha portato a un alto di numero di morti e feriti durante la risposta alle dimostrazioni del novembre 2019. Nella dichiarazione afferma inoltre che l’Unione si aspetta che tutti gli autori di atti di violenza rispondano delle loro azioni e ha esortato le autorità iraniane a far sì che si svolgano indagini trasparenti e credibili per accertare il numero di morti e di persone arrestate nonché per garantire un giusto processo a tutti i detenuti. Inoltre, in risposta alla decisione dell’Iran di bloccare l’accesso Internet alle reti globali per oltre una settimana, impedendo la comunicazione e il libero flusso di informazioni ai cittadini iraniani, nella dichiarazione sottolinea che i diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di riunione, devono sempre essere rispettati.

(3)In tale contesto, e in linea con l’impegno dell’Unione di affrontare con l’Iran tutte le questioni che destano preoccupazione, compresa la situazione dei diritti umani, otto persone e tre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’12 Aprile 2021

Per il Consiglio

La Presidente

A. P. ZACARIAS

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.124.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A124I%3ATOC

 

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