Regolamento Delegato (UE) 2021/573 della Commissione del 1° Febbraio 2021 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2019/625.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 126, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite, tra l’altro, di lumache preparate.

(2)A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iii), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i paesi terzi che esportano nell’Unione partite di lumache preparate devono figurare in un elenco e ciascuna partita di lumache preparate deve essere accompagnata da un certificato ufficiale. Prescrizioni analoghe dovrebbero applicarsi anche alle lumache vive destinate al consumo umano.

(3)Al fine di identificare in modo chiaro le lumache soggette alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2019/625 una definizione di lumache.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2019/625 non dovrebbe applicarsi ai campioni di merci destinate al consumo umano, importate ai fini dell’analisi del prodotto e del controllo della qualità senza essere immesse in commercio e che pertanto non rappresentano un rischio per la sanità pubblica. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 1, paragrafo 3. L’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede prescrizioni per l’importazione di partite di prodotti composti indicati dai codici del sistema armonizzato («codici SA») di cui a determinate voci dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). È opportuno fare riferimento ai codici della nomenclatura combinata (NC) conformemente al regolamento (UE) 2017/625. Inoltre all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 mancano i codici relativi a determinati prodotti composti. È pertanto opportuno aggiungere tali codici NC.

(5)Le partite di lumache vive e di prodotti composti immesse in commercio per il consumo umano dovrebbero essere soggette a certificazione individuale per l’ingresso nell’Unione, al fine di ridurre il rischio di non conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza alimentare. La certificazione di conformità alle prescrizioni dell’Unione contribuisce inoltre a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni applicabili dell’Unione.

(6)L’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede prescrizioni relative alla fabbricazione di materie prime per l’importazione di partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene, al fine di evitare un possibile rischio per la sanità pubblica. Le vesciche e gli intestini utilizzati per la produzione di budelli sono soggetti a un trattamento che elimina qualsiasi rischio per la sanità pubblica. È pertanto opportuno consentire che le materie prime utilizzate per la produzione di budelli provengano da macelli posti sotto la supervisione delle autorità nazionali competenti e modificare di conseguenza l’articolo 7.

(7)L’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che ogni partita di determinati prodotti elencati può entrare nell’Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale. I prodotti composti non figurano nell’elenco dei prodotti che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale.

(8)Il rischio connesso a determinate categorie di prodotti composti dipende dal tipo di ingredienti e dalle condizioni di magazzinaggio. Le singole partite di tali prodotti immesse in commercio per il consumo umano dovrebbero pertanto essere soggette a certificazione individuale per l’ingresso nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio. La certificazione di conformità alle prescrizioni dell’Unione può inoltre contribuire a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni applicabili dell’Unione.

(9)Determinati prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina o dal collagene o dai prodotti altamente raffinati non rappresentano un rischio per la sanità pubblica o la salute degli animali, data la natura del trattamento necessario per la fabbricazione di tali prodotti a base di carne. Detti prodotti composti dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/625.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC

 

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