Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/556 della Commissione del 31 Marzo 2021 che modifica i Regolamenti d’Esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza di base cloruro di sodio.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione (2) ha approvato la sostanza attiva cloruro di sodio come sostanza di base e l'ha inserita nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). La Commissione ha basato la propria decisione su una relazione tecnica presentata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e su una relazione di esame (4)elaborata dalla Commissione stessa.

(2)L'approvazione della sostanza di base cloruro di sodio, indicata nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, era limitata all'uso come fungicida e insetticida.

(3)Nel novembre 2017 l'organizzazione «Collectif Anti-baccharis» ha presentato alla Commissione una domanda conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, seguita da un aggiornamento nell'agosto 2018 e nel luglio 2020, per chiedere l'estensione dell'uso del cloruro di sodio come erbicida.

(4)La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Da tale consultazione è emerso che la natura della sostanza e la portata della richiesta non giustificano una nuova valutazione scientifica da parte dell'Autorità. La Commissione ha elaborato una relazione di esame aggiornata, tenendo conto della precedente relazione tecnica dell'Autorità (5) e delle informazioni fornite dal richiedente.

(5)Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame aggiornata e il progetto di regolamento.

(6)Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame aggiornata.

(7)È emerso che il cloruro di sodio può prevedibilmente soddisfare le prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda l'uso come erbicida specificato nella relazione di esame aggiornata. È pertanto opportuno autorizzare l'uso del cloruro di sodio come erbicida. Inoltre, poiché viene autorizzato un nuovo uso del cloruro di sodio ed è accettabile continuare a consentirne altri possibili usi come indicato nella relazione di esame aggiornata sul cloruro di sodio, è opportuno revocare l'attuale restrizione che consente l'uso di tale sostanza solo come fungicida e insetticida.

(8)In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario mantenere alcune condizioni per l'uso della sostanza attiva.

(9)I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 Marzo 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.115.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A115%3ATOC

 

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