La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1) (il codice), in particolare l'articolo 34,
considerando quanto segue:
(1)A norma del codice, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) devono contribuire allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme, con la Commissione e con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) di cui al regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione del codice in tutti gli Stati membri.
(2)Al fine di garantire che le decisioni adottate a livello nazionale non pregiudichino il mercato interno delle comunicazioni elettroniche o gli obiettivi del quadro normativo, le ANR sono tenute a notificare alla Commissione, al BEREC e alle ANR degli altri Stati membri i progetti di misura di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del codice. Tale notifica costituisce pertanto una formalità sostanziale. Di conseguenza, il mancato rispetto di tale formalità, anche nel caso di progetti di decisioni che specificano o modificano obblighi di regolamentazione precedentemente notificati, può comportare l'annullamento della misura conformemente al diritto nazionale (3).
(3)Gli articoli 32 e 33 del codice stabiliscono determinate procedure e termini vincolanti per l'esame delle notifiche.
(4)Al fine di assicurare l'efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione e contribuire alla certezza del diritto, la raccomandazione 2003/561/CE della Commissione (4) ha introdotto raccomandazioni relative ai principali aspetti procedurali delle notifiche effettuate a norma delle pertinenti disposizioni. Per semplificare e migliorare ulteriormente gli orientamenti relativi al procedimento di notifica, la raccomandazione 2003/561/CE è stata successivamente sostituita dalla raccomandazione 2008/850/CE (5). Tale raccomandazione aggiorna gli orientamenti applicabili per riflettere la prassi recente e tiene conto delle disposizioni del codice.
(5)I contatti pre-notifica per discutere questioni formali e sostanziali relative ai progetti di misure prima della notifica formale si sono dimostrati molto utili sia per la Commissione sia per le ANR, che ne hanno spesso fatto richiesta. Nel corso di tali scambi le ANR hanno l'opportunità di presentare i propri progetti di misure e discutere apertamente con i servizi della Commissione le misure nazionali proposte. Le ANR dovrebbero quindi essere incoraggiate a richiedere contatti pre-notifica il prima possibile, anteriormente o/e successivamente alle consultazioni nazionali, specialmente per i progetti di misure relativi alle analisi di mercato.
(6)I contatti tra i servizi della Commissione e le ANR notificanti sono previsti in diverse fasi del procedimento di notifica, anche quando i servizi della Commissione richiedono alle ANR informazioni supplementari o immediatamente dopo che la Commissione ha adottato lettere di osservazioni o con nessuna osservazione, o decisioni che avviano una fase di indagine approfondita.
(7)Il codice consente alle ANR di ritirare un progetto di misura notificato in qualsiasi momento. Qualora un progetto di misura notificato sia ritirato nel periodo iniziale di un mese, la misura notificata è sempre rimossa dal registro dell'interfaccia elettronica sicura (6). Qualora il progetto di misura notificato sia ritirato solo dopo che la Commissione ha formulato una decisione che impone all'ANR di ritirare il progetto di misura a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, lettera a), del codice, la misura inizialmente notificata rimane nell'interfaccia elettronica sicura a fini di trasparenza. In entrambi i casi, nella sezione pubblica dell'interfaccia elettronica sicura viene pubblicata una notifica del ritiro.
(8)Al fine di fornire alle ANR ulteriori orientamenti sul contenuto dei progetti di misure, la presente raccomandazione individua alcune informazioni minime relative al contenuto dei progetti di misure che dovrebbero essere fornite al fine di una corretta valutazione degli stessi. Ciò dovrebbe inoltre ridurre la quantità di informazioni successivamente richieste dalla Commissione nel corso della valutazione della notifica.
(9)Occorre tener conto della necessità, da un lato, di garantire una valutazione efficace e, dall'altro lato, di semplificare per quanto possibile le procedure amministrative. A tale riguardo, il meccanismo di notifica non dovrebbe imporre alle parti interessate inutili oneri amministrativi. Al fine di contribuire alla semplificazione dell'esame, da parte della Commissione, del BEREC e delle altre ANR, di un progetto di misura notificato e di velocizzare il processo, le ANR dovrebbero utilizzare una serie di moduli per le notifiche.
(10)Per aumentare la trasparenza dei progetti di misura notificati e facilitare lo scambio di informazioni relative a tali misure tra le ANR, il BEREC e la Commissione, è opportuno che sia il modulo di notifica standard sia quello semplificato che sono resi pubblici contengano una descrizione chiara e sintetica dei principali elementi del progetto di misura oggetto della notifica. Nei modelli di tali moduli è indicato che le informazioni richieste nelle relative sezioni devono essere fornite ove applicabile, il che significa che è possibile che non tutte le informazioni siano rilevanti in ciascun singolo caso.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.112.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A112%3ATOC
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