Decisione (UE) 2021/534 della Commissione del 24 Marzo 2021 che determina a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Il 10 marzo 2016 la Germania ha notificato alla Commissione una misura che aveva adottato il 26 novembre 2015 a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (la «misura nazionale»). Tale misura vietava l’immissione sul mercato del modello di ascensore M33v3 prodotto da Orona Sociedad Cooperativa, Hernani, Spagna («l’ascensore M33v3») e introduceva le condizioni per l’immissione sul mercato dell’attrezzatura.

(2)La giustificazione addotta dalla Germania per l’adozione della misura nazionale era basata sulle precedenti attività di vigilanza del mercato svolte dall’autorità centrale dei Länder per la tecnologia della sicurezza («l’autorità tedesca»). Secondo l’autorità tedesca, l’ascensore M33v3 non soddisfaceva i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’allegato I, punto 2.2, della direttiva 95/16/CE («i requisiti essenziali»).

(3)Già l’11 dicembre 2015 Orona Sociedad Cooperativa («Orona») aveva presentato alla Commissione le proprie obiezioni nei confronti della misura nazionale, sostenendo che il suo innovativo ascensore M33v3 fosse dotato di sistemi di sicurezza alternativi con un livello di sicurezza almeno equivalente a quello di qualsiasi ascensore progettato sulla base delle norme armonizzate pertinenti e che pertanto soddisfacesse i requisiti essenziali, ritenendo inoltre necessario che l’autorità tedesca notificasse la misura nazionale alla Commissione.

(4)Nell’aprile 2016 la Commissione ha avviato consultazioni con gli Stati membri e Orona per valutare la misura nazionale.

(5)La direttiva 95/16/CE è stata successivamente oggetto di rifusione ed è stata abrogata dalla direttiva 2014/33/UE con effetto a decorrere dal 20 aprile 2016.

(6)Con lettera del 20 aprile 2016, la Commissione ha invitato Orona a presentare le sue osservazioni sulla misura nazionale, che le sono pervenute con lettera del 18 maggio 2016 e che includevano osservazioni dettagliate e documenti giustificativi. Il 9 giugno 2016 si è svolto un incontro di verifica tra la Commissione e Orona.

(7)Con apposita lettera del 20 aprile 2016, la Commissione ha invitato a presentare le proprie osservazioni anche Liftinstituut, l’organismo notificato scelto da Orona, che nel 2012 aveva certificato la conformità dell’ascensore M33v3 alla direttiva 95/16/CE. Tuttavia Liftinstituut non ha trasmesso ulteriori osservazioni sostanziali, poiché in una lettera del 20 gennaio 2016 aveva già inviato alla Commissione osservazioni dettagliate e documenti giustificativi coerenti con le osservazioni di Orona.

(8)In una riunione del gruppo di lavoro per la cooperazione amministrativa nel settore degli ascensori del 16 giugno 2016, presieduto dagli Stati membri, l’autorità tedesca ha presentato la misura nazionale alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. La Commissione ha partecipato alla riunione in qualità di membro del gruppo di lavoro.

(9)La Commissione ha condotto anche una perizia indipendente (la «perizia indipendente»). La perizia indipendente è stata inizialmente commissionata il 29 novembre 2016 e il 9 febbraio 2017 l’autorità tedesca, Orona, il perito indipendente e la Commissione hanno partecipato a un’ispezione in loco dell’ascensore M33v3. Tuttavia il contratto è stato successivamente risolto e l’incarico è stato affidato a un secondo perito. Tale perito ha eseguito una verifica indipendente e il 10 dicembre 2018 ha presentato una relazione finale (3). Nella relazione finale si concludeva che «l’ascensore soddisfa decisamente il requisito essenziale 2.2 poiché, al momento dell’installazione, presenta un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma armonizzata e ciò ha conferito la presunzione di conformità al requisito essenziale di sicurezza e di salute di cui all’allegato I, punto 2.2, della direttiva 95/16/CE». Il 17 dicembre 2018 la Commissione ha invitato l’autorità tedesca, Orona e Liftinstituut a presentare osservazioni sulla perizia indipendente. La Commissione ha ricevuto osservazioni da Liftinstituut il 14 gennaio 2019, da Orona il 15 gennaio 2019 e dall’autorità tedesca il 28 febbraio 2019.

(10)Il 16 maggio 2019 la Commissione, l’autorità tedesca, Orona e Liftinstituut si sono riuniti per chiarire le osservazioni pervenute sulla perizia indipendente. Su richiesta della Commissione, con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2019 l’autorità tedesca ha inviato chiarimenti sulle osservazioni relative alla perizia indipendente. La Commissione ha ricevuto osservazioni riguardanti tali chiarimenti da Orona il 12 luglio 2019 e da Liftinstituut il 19 luglio 2019.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.106.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A106%3ATOC

 

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