La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (2) stabilisce, all’articolo 83, le soglie minime di cui all’articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, al di sopra delle quali le sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubbliche le relazioni settimanali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
(2)La soglia minima relativa all’entità di posizioni aperte dovrebbe essere modificata per garantire ai soggetti interessati trasparenza su una gamma più ampia di strumenti derivati su merci. È opportuno che la pubblicazione di relazioni settimanali sulle posizioni non dipenda più dall’entità delle posizioni aperte rispetto all’entità dell’offerta consegnabile, ma si basi invece su criteri più semplici, vale a dire l’entità delle posizioni aperte sullo strumento derivato su merci.
(3)Per quanto riguarda la soglia relativa alle posizioni aperte, le relazioni settimanali sulle posizioni dovrebbero essere pubblicate quando il totale combinato delle posizioni aperte nei contratti a pronti e nei contratti negli altri mesi è pari o superiore a 10 000 lotti, in modo da garantire che vi è un interesse in uno strumento derivato su merci sufficiente a giustificare la pubblicazione di relazioni settimanali sulle posizioni.
(4)Al fine di ridurre il rischio di violazione della riservatezza delle informazioni relative ai titolari di posizioni, per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni attivi in una determinata categoria di persone, la relazione settimanale sulle posizioni pubblicata non dovrebbe contenere alcuna informazione per tale categoria di persone.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:
1)Il paragrafo 1 è così modificato:
a)Al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)L’importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso come numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, è pari o superiore a 10 000 lotti.»;
b)Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La lettera b) non si applica per le quote di emissione e i relativi strumenti derivati.»;
2)Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3)Per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni in una determinata categoria di persone, le posizioni lunghe e corte aggregate e le relative modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte in tale categoria e il numero di titolari di posizioni in tale categoria non sono pubblicati.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.106.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A106%3ATOC
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