La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Per calcolare i contributi individuali annuali di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione (2), il Comitato di risoluzione unico («Comitato») si basa in particolare sui dati sulle attività totali e sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio che la Banca centrale europea (BCE) raccoglie dalle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (3). A tal fine, e ai sensi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/2361, la BCE trasmette annualmente al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo raccolti durante tale anno dalla BCE. Tali dati devono essere trasmessi entro cinque giorni lavorativi dall’emissione degli avvisi di contribuzione della BCE, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno per il quale sono emessi gli avvisi di contribuzione.
(2)Il regolamento (UE) n. 1163/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea (4), al fine, tra l’altro, di modificare il sistema in base al quale la BCE raccoglie i dati per la determinazione dei contributi per le attività di vigilanza. Prima di tale modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 prevedeva il pagamento anticipato alla BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza. A seguito della modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 prevede l’addebito dei contributi per le attività di vigilanza solo dopo la fine del periodo di contribuzione di riferimento, una volta determinate le spese annuali effettive, e impone alla BCE di emettere annualmente un avviso di contribuzione nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento entro sei mesi dall’inizio del periodo di contribuzione successivo.
(3)Poiché ora la BCE raccoglie i contributi per le attività di vigilanza solo dopo l’inizio dell’esercizio finanziario del Comitato, essa può trasmettere i dati più recenti al Comitato solo successivamente. Di conseguenza, i termini fissati nel regolamento delegato (UE) 2017/2361 per la trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato non consentono più a quest’ultimo di calcolare e raccogliere in anticipo i contributi individuali annuali dovuti per un determinato esercizio finanziario. Per mantenere la coerenza tra il sistema del Comitato di addebito anticipato dei contributi e il nuovo regime della BCE, e per consentire al Comitato di continuare a calcolare e raccogliere i contributi annuali in anticipo, è necessario modificare i termini per la trasmissione dei dati e per l’emissione degli avvisi di contribuzione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361. Poiché il termine di fatturazione da parte della BCE dei contributi per le attività di vigilanza è la fine di giugno di ogni anno, il Comitato dovrebbe essere autorizzato a raccogliere acconti anticipati sui contributi destinati a coprire le spese per la parte dell’esercizio finanziario precedente tale data. Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le entità e i gruppi interessati, nonché per il Comitato, gli acconti dovrebbero essere raccolti solo presso le entità e gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato.
(4)L’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/2361 ha dimostrato l’importanza di rispecchiare tempestivamente nel calcolo annuale dei contributi amministrativi i cambiamenti nella composizione del gruppo di entità che rientrando nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 sono tenute a contribuire alle spese amministrative del Comitato. Il Comitato dovrebbe pertanto utilizzare le informazioni più recenti sulla composizione del gruppo di tali entità. La BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti dovrebbero quindi assistere il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti per valutare se un’entità sia tenuta a contribuire alle spese amministrative del Comitato. Inoltre è necessario chiarire le modalità secondo le quali il Comitato deve trattare i casi in cui l’ingresso nel gruppo di entità tenute a contribuire alle spese amministrative del Comitato si verifica in un momento dell’anno in cui la BCE non determina più i dati corrispondenti.
(5)Per motivi operativi, è necessario che il Comitato disponga di una data limite chiara per determinare la composizione del gruppo delle entità che rientrano nel calcolo dei contributi annuali in un determinato anno. Il Comitato dovrebbe rivedere tale calcolo nell’anno successivo, al fine di incorporarvi eventuali cambiamenti verificatisi dopo tale data limite.
(6)Il passaggio della BCE da un sistema di emissione di avvisi di contribuzione ex ante a un sistema di emissione ex post ha determinato una lacuna nella trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato per il periodo compreso fra dicembre 2019 e giugno 2021. Per assicurare che il Comitato sia in condizione di raccogliere le risorse destinate a coprire le sue spese amministrative per il 2021 sulla base dei dati di cui dispone all’inizio di tale anno, sono necessarie disposizioni transitorie per l’esercizio finanziario 2021. Tuttavia, per rispecchiare la situazione delle entità contribuenti più prossima all’esercizio finanziario 2021, il Comitato dovrebbe ricalcolare tali contributi nel 2022 sulla base di dati più recenti che nel frattempo saranno stati messi a sua disposizione. La differenza tra l’importo del contributo individuale annuale dovuto per l’esercizio finanziario 2021, come ricalcolato nel 2022, e l’importo di tale contributo come calcolato nel 2021 dovrebbe essere, secondo il caso, sommata all’importo del contributo individuale annuale dovuto per l’esercizio finanziario 2022, ovvero sottratta da detto importo.
(7)Poiché il Comitato deve applicare le disposizioni transitorie al fine di raccogliere i contributi per le sue spese amministrative per l’esercizio finanziario 2021 il prima possibile dopo l’inizio dell’anno, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tale rapida entrata in vigore non ha alcun impatto sulle entità soggette ai contributi, in quanto la regola generale secondo cui, quando la BCE non abbia fornito tempestivamente al Comitato i dati più recenti, il Comitato può utilizzare gli ultimi dati disponibili per calcolare i contributi è già stabilita dall’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/2361. Non è pertanto necessaria alcuna preparazione da parte delle entità interessate.
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Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC
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